Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4436 del 23/02/2011
Cassazione civile sez. III, 23/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2296/2010 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MORDINI ANTONIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI
SANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato BERARDI Ruggero, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO
Carmine, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BARABINO PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.S., C.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1385/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
23/10/08, depositata il 29/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANDRA GRAZIANI con delega
dell’Avvocato RUGGERO BERARDI che si riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI ZENZO CARMINE che si
riporta agli scritti insistendo per l’inammissibilità;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che concorda con la relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore: “Con sentenza del 29/11/2008 la Corte d’Appello di Genova, quale giudice del rinvio all’esito della pronunzia Cass., 18/1/2005, n. 15286, respingeva il gravame interposto dal sig. C.G. nei confronti della sentenza Trib. La Spezia 27/6/1996 n. 535 di rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente cagionatigli dal sig. P.A. per mancato trasferimento in suo favore di cespite immobiliare oggetto di contratto preliminare di compravendita. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso il P.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Con il 1^ MOTIVO il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., art. 1223 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 2^ MOTIVO il ricorrente denunzia omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5. L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130). Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non reca invero il prescritto quesito di diritto. La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258). Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.). Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). Orbene, nel caso il motivo, relativamente alla parte là dove si denunzia vizio di motivazione, non prospetta la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza. Non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2001, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701). I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”; atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite; rilevato che il ricorrente ha presentato memoria; considerato che il P.G. ha condiviso la relazione; rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, invero non pertinenti ai rilievi mossi nella relazione, come si evince in base alla mera considerazione che risultano ivi richiamati precedenti giurisprudenziali anteriori alla citata riforma del 2006; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile; considerato che le spese, liquidate in favore del P. come in dispositivo, seguono la soccombenza, laddove non è a farsi invece luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del P. in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011