Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4337 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Federcalcio s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla Via Ottaviano 42 , presso lo studio
dell’avv. LO GIUDICE Bruno, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 56/2008/4 depositata il 24/12/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Federcalcio s.r.l. contro il Comune di Cagliari è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Federcacio contro la sentenza della CTP di Cagliari n. 4/4/2007 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento 19565 ICI 2000. La declaratoria di inammissibilità trovava fondamento nella circostanza che l’appello era stato spedito in plico chiuso.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2011 per radunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 20, 22, 25 e 62, laddove la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto pervenuto in plico chiuso.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 13666 del 12/06/2009; Sentenza n. 7797 del 21/03/2008) nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione regionale, che si atterrà, nel nuovo esame, al suesposto principio di diritto e provvedere alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sardegna.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011