Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4324 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14055/2009 proposto da:
GHIARAMECCANICA SRL (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 95, presso lo studio dell’avvocato LANZONE
Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GABRIELE SANTONI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 26/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di FIRENZE del 5/05/08, depositata il 09/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La C.T.R. ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo che: a.
nessuna comminatoria d’invalidità consegue all’omessa valutazione delle osservazioni del contribuente; b. dalla semplice lettura dell’avviso traspare, seppur non specificato espressamente, che l’accertamento è di tipo analitico-induttivo, per rettificare solo alcune voci del bilancio; c. l’accertamento per adesione, pur non perfezionato, costituisce strumento probatorio da utilizzare nella decisione della lite, per cui il collegio d’appello non ha inteso discostarsi da quanto espresso dalle parti nella circostanza.
Parte contribuente ricorre con sei motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.
I primi due motivi – che deducono violazione dell’art. 12 Statuto contrib., riproponendo la questione dell’asserita omessa considerazione nell’atto impositivo delle osservazioni formulate dal contribuente a seguito del p.v.c. – sono manifestamente infondati, dovendosi ribadire che non tutte le irregolarità possono dar luogo a nullità, ma soltanto quelle così sanzionate dalla legge ovvero quelle che anche in difetto di una comminatoria espressa, sono talmente lesive di specifici diritti o garanzie da impedire la produzione di qualsiasi effetto da parte dell’atto cui ineriscono (Cass. n. 28764/05), non risultando pertinente la giurisprudenza indicata dal ricorrente (Cass. 4624/08, relativa ad ipotesi in cui l’amministrazione è esplicitamente obbligata a tener conto dell’esito del contraddittorio con il contribuente).
Il terzo motivo – con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per omessa indicazione del carattere analitico o induttivo dell’accertamento – risulta formulato in violazione del criterio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non precisando per quali motivi si rivelerebbe illegittima la statuizione della CTR secondo cui, dovendosi l’atto impositivo qualificare in base al potere concretamente esercitato, l’accertamento era certamente da qualificarsi induttivo, essendo esplicitamente destinato a rivedere solo alcune poste del bilancio.
Il quarto ed il quinto motivo – con cui si deduce plurima violazione di leggi perchè l’amministrazione non avrebbe tenuto conto nell’atto impositivo dell’avvenuta sottoscrizione dell’accertamento per adesione nè della sua eventuale fondatezza in termini di fatti costitutivi delle obbligazioni – sono manifestamente inammissibili per difetto d’interesse ad impugnare sul punto: in sede giurisdizionale, la pretesa tributaria è stata rideterminata proprio in conformità all’accertamento per adesione, sicchè nessun pregiudizio è derivato al contribuente dalla mancata considerazione di esso ad opera dell’Ufficio impositore Il sesto motivo – che denuncia violazione dell’art. 360, n. 5, deducendo omessa pronuncia sull’eccepita nullità del provvedimento d’irrogazione delle sanzioni – è manifestamente privo di pregio, sia perchè privo del prescritto momento di sintesi, sia dovendosi ribadire che la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida i motivi di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o, come nella specie, n. 5, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in rel.
all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile Cass. n. 26598/09; 25825/09; 12952/07; 1701/06; v. anche 2043/10; 16581/09).
Si propone la trattazione in Camera di consiglio con il rigetto del ricorso”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011