Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4331 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 7/01/08, depositata il 28 gennaio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7/01/08, depositata il 28 gennaio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a B.F. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2002: in particolare, per quanto qui interessa, il giudice d’appello ha negato che la presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 7, per gli anni 1999/2001 avesse effetto preclusivo del diritto al rimborso.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 citato, appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da detta norma preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (avendo il giudice a quo accertato che l’istanza di condono si riferiva agli anni 1999/2001) la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso al contribuente limitatamente all’anno 2002;
che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso limitatamente all’anno 2002. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011