Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4077 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
N.A. residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 17/02/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 02, in data 10/02/2006, depositata il
29 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso iscritto al n. 15111/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 17-02-2006 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 02, il 10.02.2006 e DEPOSITATA il 29 marzo 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate per mancanza di notifica alla controparte.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di liquidazione dell’INVIM, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 e della L. n. 342 del 2000, art. 74.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le formulate doglianze, appaiono prive della necessaria specificità, non risultando esplicitati i concreti elementi fattuali e le ragioni alla cui stregua, – stante la motivazione della decisione di appello, che ha giustificato il decisum, sulla base del presupposto fattuale che non vi è mai stata consegna dell’atto al destinatario e che, quindi, la notifica dell’appello era a ritenersi inesistente e non sanabile, dovrebbe, invece, essere considerata valida ovvero nulla, e non mai inesistente.
4 bis – I mezzi, tenuto conto della correttezza, sul piano logico- formale, della motivazione della decisione impugnata, sembrano, poi, formulati in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico riferimento con rinvio agli atti ed alle risultanze processuali (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).
D’altronde, costituisce pacifico principio quello secondo cui per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 9368/2006, n. 1014/2006, n. 22979/2004).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza,, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato, per inammissibilità dei motivi;
Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio,in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, per inammissibilità dei motivi.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011