Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3631 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. II, 14/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 14/02/2011), n.3631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. De Propris Francesco, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 79;

– ricorrente –

contro

F.E., E.M., P.C., FI.

S., C.G., CA.Gi., C.L.A.

L., L.T.S. e F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 357 in data

28 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Francesco De Propris;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con la

relazione”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 557 depositata in data 28 aprile 2009, accogliendo il gravame interposto da F.E. ed altri, ha rigettato la domanda proposta da A.C. ed altri diretta ad ottenere la condanna dei convenuti a demolire i garages realizzati dagli stessi nel cortile condominiale del complesso edilizio di via (OMISSIS), accogliendo l’eccezione di usucapione formulata dai convenuti medesimi.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello A. C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 gennaio 2010, sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il primo motivo denuncia insufficienza di motivazione in ordine al seguente fatto controverso e decisivo per il giudizio: la sussistenza in capo ai sigg. F., E., P., Fi. ed altri, della possessio ad usucapionem del suolo su cui sono stati abusivamente edificati i garages oggetto di causa.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ non e’ stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica, non solo del fatto controverso, ma anche delle ragioni per cui la motivazione adottata e’ inidonea a sorreggere il decisum.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorche’ nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass. , Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741).

Il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

In ogni caso, a prescindere dalla mancanza del quesito di sintesi, il motivo e’ inammissibile anche per difetto di autosufficienza. Il documento di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame non e’ stato trascritto nella sua integralita’, sicche’ dal testo del ricorso non e’ chiaro se esso provenga dagli attuali intimati.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1142, 2697 cod. civ. in merito alla prova dell’intervenuta usucapione del suolo su cui sono stati abusivamente edificati i garages oggetto di causa. Il motivo non coglie nel segno: esso muove dal presupposto, evidenziato anche nel quesito che lo accompagna conclusivamente, che i convenuti abbiano iniziato ad avere una relazione con la cosa in forza di una detenzione, laddove la sentenza impugnata e’ chiara nel qualificare la situazione di fatto come possesso e nel ricavare la prova di cio’ dal comportamento dell’attrice, dalla documentazione acquisita e dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta, la memoria della ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non essendo meritevoli di accoglimento le critiche ad essa rivolte con la memoria depositata in prossimita’ della camera di consiglio;

che in ordine al primo motivo va ribadito che esso omette di indicare – in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione di questa Corte – le ragioni per cui la Corte del merito avrebbe errato a ritenere provato il possesso ad usucapionem in capo agli appellanti F., E., P., Fi. ed altri;

che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – e’ fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorche’, cioe’, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, tanto la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, quanto le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che cio’ importa in particolare che la relativa cen-sura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

che, al riguardo, ancora e’ incontroverso che non e’ sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680);

che in ordine al secondo motivo di ricorso occorre ribadire che esso muove da un inesatto presupposto: esso discorre di stato di detenzione iniziale e di mancata prova dell’interversione nel titolo del possesso, quando la sentenza impugnata ritiene raggiunta la prova del possesso ad usucapionem, e sin dall’inizio, in base ad una pluralita’ di elementi convergenti;

che e’ evidente, pertanto, che, al di la’ della evocazione del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, il mezzo tende ad una rivisitazione delle risultanze probatorie e dell’apprezzamento di esse compiuto dalla Corte territoriale;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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