Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3807 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 490-10 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1802/2008 della Corte d’appello di Firenze,

depositata in data 23.12.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Mario Miceli per delega Pessi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Destro Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- C.S. chiedeva al giudice del lavoro di Pisa che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. Accolta la domanda era dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il datore era condannato al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Proposto appello principale da Poste Italiane ed incidentale da C., la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 23.12.08, rigettava entrambe le impugnazioni. Per quanto riguarda l’impugnazione principale, considerato che il contratto era stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, rilevava che le assunzioni per tale causale erano ammesse fino al 30.4.98 – data fissata dalle parti collettive con accordo integrativo 16.1.98 (salva la possibilità di proroga fino al 30.5.98) – di modo che per quella in questione, relativa al periodo 3.10.00-31.01.01, il termine era illegittimamente apposto.

2.- Avverso questa sentenza Poste Italiane ricorreva per cassazione.

Non svolgeva attività difensiva C..

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata al difensore costituito.

Poste Italiane ha depositato memoria.

3.- Il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente in data 21.12.09 ha chiesto all’ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Roma che l’atto di impugnazione fosse notificato all’intimata presso lo studio del suo difensore di appello in ragione dell’elezione di domicilio ivi effettuata. L’ufficiale giudiziario il successivo 22.12.09 ha proceduto alla spedizione di copia dell’atto a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

All’originale del ricorso, depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., su cui pure sono documentate le operazioni compiute dall’ufficiale, non risulta tuttavia allegato l’avviso di ricevimento della copia in questione, di modo che non esiste prova dell’avvenuta notifica.

Sentito in camera di consiglio, il difensore di Poste Italiane ha esposto di non essere in possesso dell’avviso di ricevimento perchè mai restituito dall’ufficio postale competente e di avere proposto reclamo a Poste Italiane per avere notizie al riguardo, chiedendo il rinvio della discussione in attesa della risposta.

4.- Il Collegio ritiene di non dover accogliere la richiesta per i principi enunziati dalle Sezioni unite in materia di esecuzione delle attività inerenti la notificazione del ricorso per cassazione.

La giurisprudenza delle Sezioni unite, infatti, ha affermato che, in presenza di non positiva conclusione delle attività necessarie alla notifica per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo debba chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti – in considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo – i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (S.u. 24.7.09 n. 17352, seguito da altre pronunzie a sezioni semplici, tra cui v. la sentenza 22.3.10 n. 6846).

Tale principio, pur enunziato ai fini di consentire il rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione in presenza di circostanze ostative alla tempestiva notifica dell’atto non imputabili al richiedente, può essere qui richiamato per rigettare l’istanza difensiva sopra indicata, atteso che la parte ricorrente si è attivata per accertare le cause del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio con irragionevole ritardo, avendo proposto l’indicato reclamo solo in data 1.12.10 (giorno della discussione in camera di consiglio, v. l’attestazione della data di ricevimento della “lettera di reclamo” da parte dell’Ufficio postale, come risultante dalla copia della stessa oggi prodotta), a fronte di una notifica avviata il 21.12.09.

5.- Consegue che non esiste prova dell’avvenuta notifica del ricorso e che, pertanto, non è realizzata la costituzione del contraddittorio processuale in cassazione.

A tale situazione consegue l’inammissibilità del ricorso.

Nulla deve statuirsi sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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