Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3296 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8468/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., ex liquidatore della Snc Friulscarpa (cessata in

data 29.1.2007);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 17.1.08, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di M.A., già liquidatore della Friulscarpa s.n.c. (che non ha resistito), e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che il ricorso introduttivo non poteva ritenersi inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (come sostenuto dall’Agenzia appellante), posto che con detto ricorso non si era inteso impugnare gli avvisi di mora notificati in data 21.11.05, bensì il rifiuto dell’amministrazione di provvedere allo sgravio in sede di autotutela richiesto dal contribuente subito dopo la notifica degli avvisi di mora.

2. Il primo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione per avere i giudici d’appello ritenuto che col ricorso introduttivo non erano stati impugnati gli avvisi di mora bensì il rifiuto dell’amministrazione a provvedere allo sgravio in sede di autotutela) è inammissibile per mancanza della indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

Il secondo e il terzo motivo(coi quali si deduce violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs., in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, per avere i giudici d’appello ritenuto ammissibile e proponibile l’impugnazione del mancato accoglimento di un’istanza in autotutela di sgravio e annullamento di cartelle esattoriali, per motivi attinenti alla legittimità dell’originaria pretesa tributaria, in difetto di tempestiva impugnazione degli avvisi di mora notificati al contribuente e divenuti pertanto definitivi), da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono manifestamente fondati, essendo in proposito sufficiente richiamare il recente arresto delle SU di questa Corte, secondo il quale l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionsilità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (v. per tutte SU n. 3698 del 2009).

Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile e devono essere accolti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Atteso lo sviluppo della vicenda processuale nel merito, si dispone la compensazione delle relative spese. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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