Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3282 del 10/02/2011
Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI GIACINTO – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19904/2007 proposto da:
B.T. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso l’avvocato LIVI MAURO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PROVERBIO Michele, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3533/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 2 6/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
26/01/2011 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata in questa sede, depositata il 26 luglio 2006, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che – dichiarata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data (OMISSIS) da B.T. e da L.L. – aveva poi (con sentenza definitiva) stabilito il diritto della L. ad un assegno divorzile, determinato in Euro 750,00 mensili con decorrenza dal luglio 2004, ed aveva infine dichiarato cessato ogni obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
Avverso quest’ultima pronuncia il Boccagli ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Al ricorso non ha resistito la parte intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione di principi nonchè erronea ed omessa valutazione delle prove e contraddittorietà di motivazione in ordine al riconoscimento dell’assegno divorziale.
Col secondo motivo deduce falsa applicazione di principi in ordine alla quantificazione dell’assegno stesso.
Col terzo motivo infine lamenta la erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla, irripetibilità delle somme versate dal ricorrente in esubero per il figlio M..
Il ricorso è inammissibile, in quanto alle censure non seguono i quesiti (da formularsi nello stesso ricorso) previsti a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c. (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47), per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006; norma applicabile ratione temporis alla fattispecie, in quanto la sentenza impugnata risulta depositata il 24 luglio 2006.
Nessun provvedimento per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011