Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3584 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17562-2005 proposto da:

P.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14, presso l’avvocato LORENTI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRENI GIOVAMBATTISTA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA CONSORZIO PELORITANO CASA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 90, presso lo STUDIO MARCHETTI A., rappresentata e

difesa dall’avvocato CELONA FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 209/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza del ricorso, con condanna alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- Con ricorso del 26.3.1999 P.C. ha adito il Tribunale di Messina proponendo opposizione contro il provvedimento del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. “Consorzio Peloritano Casa” in L.c.a.., col quale era stata solo in parte accolta – cioè limitatamente alla somma di L. 38.681.918 ed in via chirografaria – la sua domanda di ammissione allo stato passivo per la maggior somma di L. 64.790.440, in via privilegiata.

Nella resistenza dell’opposto commissario liquidatore, il Tribunale – con sentenza depositata il 31.12.2002 – ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal P. perchè tardivo.

La Corte di merito ha osservato che la procedura della liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle norme del Titolo 5^ della legge fallimentare (artt. 194 e segg.); in materia di opposizione allo stato passivo l’art. 209, comma 2, dispone che le opposizioni a norma dell’art. 98 sono proposte entro 15 giorni dal deposito con ricorso al presidente del competente tribunale. Il comma 3, stesso art. 98 statuisce, poi, che “sono osservate le disposizioni degli artt. 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore”.

L’art. 99, comma 5, della stessa L.F. prevede che il termine per appellare è di giorni quindici dall’affissione della sentenza. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1980, il suddetto termine deve farsi decorrere non già dalla data dell’affissione, ma da quella della notificazione della pronuncia giudiziale sulla opposizione allo stato passivo. Nella concreta fattispecie la sentenza di primo grado era stata, su istanza del procuratore della convenuta liquidazione coatta amministrativa, notificata al procuratore del P. in data 24.03.2003, ragione per la quale l’atto di appello, notificato alla controparte solo in data 23.04.2003, doveva essere ritenuto tardivo essendo ormai trascorso – alla data della notifica dell’impugnazione – il termine breve di quindici giorni. Contro la sentenza di appello il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso il commissario della l.c.a. intimata.

p. 2.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 113 e 325 c.p.c. e art. 3 Cost.. Deduce che il mezzo di impugnazione va individuato sulla base della qualificazione dell’azione esperita dal giudice che ha emesso il provvedimento e invoca il principio per il quale “l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio cd. dell'”apparenza”, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione esperita, per come essa sia stata operata dal giudice del provvedimento stesso, e indipendentemente dalla sua esattezza (sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell’impugnazione prescelta secondo il predetto criterio). Pertanto, ove l’azione diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa dell’inesistenza giuridica della condizione cui era stata subordinata l’ammissione di una credito al passivo di una procedura concorsuale, sia stata qualificata dal giudice come un’azione di accertamento negativo (e non come un’opposizione allo stato passivo della procedura, riconducibile entro i parametri dell’art. 98 L. Fall.), la sentenza di primo grado assume la configurazione di un’ordinaria sentenza di accertamento e l’appello, contro di essa proposto, non è soggetto agli speciali termini prescritti dalla legge fallimentare per le impugnazioni in materia di opposizione allo stato passivo delle procedure concorsuali” (Sez. 1, Sentenza n. 17526 del 19/11/2003).

p. 3.- L’unico motivo di ricorso – come eccepito dalla società in liquidazione coatta resistente – è inammissibile perchè la questione relativa all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento del Tribunale (che ha pronunciato su una opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta) non risulta, dalla sentenza impugnata, essere stata prospettata in sede di gravame.

Trattasi, dunque, di questione nuova proposta inammissibilmente per la prima volta in cassazione.

Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorso non contiene alcuna indicazione del modo e del luogo in cui risulta prospettata la questione relativa alla natura dell’azione esperita in sede di gravame mentre la procedura controricorrente ha evidenziato nel controricorso che proprio il ricorrente, nell’atto di appello, ha affermato di impugnare “la sentenza emessa dal Tribunale … con la quale è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo”.

Nelle conclusioni formulate in appello – come trascritte nella sentenza impugnata – il ricorrente ha chiesto di “modificare il provvedimento del Commissario liquidatore, di inserimento del credito dell’opponente …”.

E’ pacifico, dunque, e mai contestato dallo stesso ricorrente, che il P. abbia proposto opposizione allo stato passivo della l.c.a..

Nessuna censura, per contro, è stata svolta nei riguardi della corretta dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’appello perchè proposto oltre il termine breve di cui all’art. 99 L. fall., richiamato dall’art. 209 L. fall..

Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre le spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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