Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3562 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

WIN GOLD SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato CANNIZZARO

VALERIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GALLINARO GIUSEPPE, LA

VIOLA ARMANDO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROGENIA SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 22, presso lo studio

dell’avvocato PAGANO MARIA TERESA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAGANO COSTANTINO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4626/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11.11.08, depositata il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Sandra Graziani (per delega

avv. Maria Teresa Pagano) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 gennaio 2010 la Win Gold S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 25 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato nulla l’ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Latina e, dato atto dell’avvenuto rilascio dell’immobile, aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del subconduttore Win Gold.

La Pro.Genia S.r.l., che aveva concesso la sublocazione, resisteva con controricorso.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 1453 c.c., comma 3, dell’art. 2697 c.c. nonche’ difetto di motivazione.

La censura, poggiata su argomentazioni che implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto, attivita’ non consentite nel giudizio di legittimita’, risulta priva sia del quesito di diritto fondato sulla pluralita’ di norme di cui e’ stata denunciata la violazione, sia del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare le ragioni del lamentano difetto di motivazione.

Il secondo motivo, che prospetta violazione degli artt. 1455 e 1587 c.c. e difetto di motivazione in relazione alla importanza dell’inadempimento presenta le stesse caratteristiche negative del primo ed e’, dunque, inammissibile al pari di esso.

Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 1455 c.c., nonche’ difetto di motivazione con riferimento alla rilevanza e gravita’ dell’inadempimento, e per il quarto motivo, che lamenta violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 1362, 2697 c.c., difetto di motivazione circa il rigetto della domanda riconvenzionale per difetto di prova in ordine ad entita’ e consistenza dei danni asseriti.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; in particolare, la sentenza citata (Cass. n. 18375 del 2010) e’ stata resa con riferimento a sentenza di appello del 31 marzo 2005, quindi senza fare applicazione dell’art. 366 bis c.p.c.;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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