Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3525 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TIRSO S.P.A. (incorporante Primi s.p.a., a sua volta incorporante
Immobiliare Majorana s.r.l.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 43,
presso lo studio dall’avv. D’AYALA VALVA Francesco, che la
rappresenta e difende unitamente al l’avv. Antonio Lovisolo;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Liguria, sez. 5^, n. 14, depositata l’1 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12.1.2011 dal relatore Cons. Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 375
c.p.c., u.c. e art. 377 c.p.c., u.c.;
lette le conclusioni scritte dal Procuratore Generale, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.,
per manifesta fondatezza del primo motivo ed assorbimento delle altre
censure.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la società contribuente propose ricorso avverso verbale di constatazione e avviso di rettifica i.v.a. relativo all’anno 1986, contemplante, altresì, violazione dell’obbligo di dichiarazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 36 bis, comma 3), fondati sull’indebita detrazione (in presenza di opzione non revocata per il regime di dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti) dell’imposta assolta nell’esercizio dell’impresa;
– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
– che il nucleo essenziale della motivazione della decisione impugnata si esaurisce nelle battute che seguono: “Sull’argomento la Corte di Cassazione sez. 127 marzo 1997 sent. 2732 per una fattispecie analoga fa rilevare che “ai fini i.v.a. contiene una dichiarazione di scienza, ciò non esclude che la medesima dichiarazione possa contenere anche una o più manifestazioni di volontà negoziale ogni qualvolta vi sia un’espressa opzione che il legislatore rimette alla scelta dell’interessato. Ne discende che con riguardo a tali manifestazioni di volontà negoziale sono destinati a trovare applicazione i principi civilistici in tema di errore, per cui la dichiarazione negoziale del contribuente potrà essere considerata improduttiva di effetti giuridici a condizione che l’errore sia essenziale e riconoscibile. Analogamente la Risoluzione Ministeriale del 24 luglio 1992 n 561514 della Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari Div. 16^ indica che in presenza di errore materiale di barra tura della casella spetti la detrazione dall’imposta cosi come conformemente hanno dichiarato precedenti risoluzioni ministeriali”;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, deducendo motivazione apparente e vizio di motivazione;
– che l’incorporante la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;
– che il P.M. di udienza ha chiesto la rimessione della causa in pubblica udienza;
osservato:
– che la motivazione della sentenza impugnata – limitandosi ad enunciare principi astratti espressi da sentenza di legittimità e da risoluzione ministeriale disancorati dalla fattispecie concreta e dalle relative peculiarità ed, in ogni caso, sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione (tanto che nemmeno riferisce se e da quale errore essenziale e riconoscibile, di cui parlano sentenza e risoluzione, fosse, in concreto affetta la dichiarazione rettificata) ed alle complessive posizioni delle parti – non offre alcuna possibilità, nemmeno se relazionata alla narrativa, di rintracciare compiutamente il percorso argomentativo e controllare la ratio decidendi;
considerato:
– che la decisione risulta, pertanto, affetta dal denunciato difetto assoluto di motivazione (Cass. 24985/06, 1756/06, 890/06);
che il secondo motivo di ricorso resta assorbito;
ritenuto:
che il ricorso dell’Agenzia si rivela, di conseguenza, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Liguria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011