Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24992 del 07/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 07/10/2019), n.24992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28359-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO
NOVELLO, giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il
09/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA
PAOLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, o in subordine del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta dal cittadino pakistano A.A., ritenendo che il narrato fosse per varie ragioni poco credibile, che non ricorresse alcuna ipotesi di conflitto armato interno nella regione di provenienza (Punjab) e che lo svolgimento di attività lavorativa non costituisse di per sè titolo per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, sia con riguardo al profilo della credibilità del ricorrente, sia con riguardo alle condizioni del Pakistan, che avrebbero meritato un approfondimento istruttorio.
5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il tribunale affermato che nella regione del Punjab non ricorrerebbe alcuna ipotesi di conflitto armato interno, alla luce del rapporto EASO 2017, che però non sarebbe stato letto approfonditamente, nè integrato con ulteriori fonti, come quelle fornite dal M.A.E. tramite il sito www.viaggiaresicuri.it.
6. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in quanto “tanto la storia personale del ricorrente quanto la situazione oggettiva del paese possono condurre, anche valutate singolarmente, al riconoscimento della protezione per motivi umanitari”.
7. I motivi sono inammissibili perchè afferenti il merito delle motivate valutazioni espresse dal tribunale circa la non credibilità del narrato, le condizioni del Paese d’origine e i presupposti di vulnerabilità del richiedente.
8. Al riguardo deve ricordarsi che: i) la materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015, 27336/2018, 3016/2019), anche con riguardo alla protezione umanitaria (Cass. 3681/2019); ii) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019); iii) il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018; cfr. anche Cass. 4892/2019 e 16925/2018); iv) la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed è perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (qui non rispettati), ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (qui non dedotta), restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019, in un caso analogo in cui era stata dedotta la violazione di norme di legge, ma si mirava ad una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale; cfr. Cass. 27502/2018); v) anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c) – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/Cl e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018).
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.
8. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019