Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3535 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GICA INTONACI S.A.S. DI CIOCCOLONE AGOSTINO & C, in persona
del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo, sez. 6^, n. 8, depositata l’11.3.2008.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la società contribuente propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel 2001, deducendo, tra l’altro, che il recupero era. illegittimo, in quanto fondato su disposizione emessa in violazione del principio dell’irretroattività delle norme tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1;
– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
– che, in particolare, i giudici di appello affermarono l’illegittimità del recupero, ritenendo l’inapplicabilità delle prescrizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 62, agli investimenti posti in essere antecedentemente;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 253 del 2002, art. 1, L. n. 289 del 2002, art. 62 e L. n. 212 del 2000, art. 3, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che l’efficacia precettiva della previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 62, si estende anche agli investimenti antecedenti alla sua entrata in vigore e che a tale applicazione retroattiva della norma non osta il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3;
– che la società intimata non si è costituita;
osservato:
– che il ricorso appare manifestamente fondato;
– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato (cfr. Cass. 8254/09) che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse;
ritenuto:
– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011