Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3550 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1209/2007 proposto da:
B.L., n.q. di erede di B.D., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato TRALICCI Gina, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6359/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
29/09/05, depositata il 23/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.L. contro l’Inps diretta a conseguire gli accessori per il ritardo con cui erano stati corrisposto i ratei della pensione del suo dante causa B. D.. La Corte, rilevato che il termine decennale di prescrizione era cominciato a decorrere dopo 120 giorni dalla domanda di pensione dell’aprile 1988 e che erano interessati i ratei fino al 31.8.1989, osservava che i diritti fatti valere erano ormai prescritti all’epoca del ricorso del 16.8.2000.
Il B. ricorre per cassazione. L’Inps non si è costituito.
L’unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2943 c.c. e vizio di motivazione, appare manifestamente infondato. Si lamenta l’omessa motivazione circa l’efficacia interruttiva di una lettera del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo ricevuta dall’Inps in data 11.11.1996. Però, non è fornito nel ricorso, nè nell’ambito della esposizione dei fatti di causa, nè nell’ambito della esposizione del motivo, alcun elemento da cui possa desumersi che la questione relativa alla efficacia interruttiva di tale comunicazione fosse stata proposta con l’atto di appello contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di prescrizione.
Può anche rilevarsi che il lamentato difetto di motivazione appare privo di rilevanza causale, stante l’eccessiva genericità della lettera invocata, alla stregua del suo testo, come trascritto nel ricorso. Infatti la lettera, che fa riferimento ad un elenco di pensionati, è formulata nel senso di una richiesta di pagamento “di tutte le somme ancora dovute dall’Inps con riguardo ai ratei (…) in caso di avvenuto pagamento (…) vi chiediamo la maggiorazione di interessi e della rivalutazione”.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011