Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3339 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 12/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 03/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 25, n. 12/25/05, depositata il 3.3.2005 e non notificata, con la quale, in riforma della sentenza di prime cure, era stato annullato un avviso di accertamento notificato dall’Ufficio IVA di Milano al sig. G. G., nella sua qualità di amministratore di fatto della società Dioniso srl.
L’Amministrazione finanziaria, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento, sulla base di un unico motivo, rubricato come:
Violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1929, art. 12 e dell’art. 145 c.p.c.. Omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Il G. non si è costituito nel giudizio di cassazione.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non risulta essere stato notificato al sig. G.. Dall’esame delle relate di notifica poste in calce all’originale del ricorso, si rileva che:
il tentativo di notifica effettuato ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso l’indirizzo del G. in (OMISSIS), non è andato a buon fine, perchè il destinatario è risultato trasferito, come da informazioni assunte dal portiere, sig. L.;
il tentativo di notifica a mezzo posta nel domicilio eletto presso lo studio del rappresentate e difensore del G., Dott. P. G., in (OMISSIS), non è andato a buon fine, perchè l’agente postale non ha consegnato il plico – nè lo ha depositato presso l’ufficio postale – in quanto il numero civico è risultato inesistente (in effetti, dall’epigrafe della sentenza impugnata si rileva che lo studio del Dott. P. è al numero civico (OMISSIS), di via (OMISSIS)).
Si tratta dunque di notifica tentata ma non compiuta, da giudicare quindi del tutto inesistente, con conseguente impossibilità di applicare il rimedio del rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c..
Vedi a riguardo Cass. 7358/2010: “In tema di notifica dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato, come certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento – la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall’art. 291 cod. proc. civ.” conforme Cass. 14487/2007.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per omessa notifica alla controparte. Nulla sulle spese, poichè il G. non si è costituito nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011