Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3478 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (OMISSIS) in persona dei suo

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57,

presso lo studio dell’avvocato GRECO MARCELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TUCCI MASSIMO, giusta procura generale alle liti per

atto notaio Mario Liguori di Roma, in data 19.10.07, n. rep. 151223,

n. racc. 32959, o che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

LANIFICIO F.LLI FILA SPA in Amministrazione Straordinaria

(OMISSIS), AUREA FILCROSA SRL in Amministrazione Straordinaria

(OMISSIS), LANIFICIO LUIGI BOTTO SPA in Amministrazione

Straordinaria (OMISSIS), tutte elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 50, presso lo studio degli avvocati STUDIO

PAPARUSSO e DANIELE CIRULLI, tutte rappresentate e difese

dall’avvocato GOBBI GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BIELLA del 9.11.09, depositato il

16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Massimo Tucci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso proposto dalla BNL spa il consigliere relatore ha depositato, ex art 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“considerato:

che la BNL ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Biella, dep il 16.11/09, con cui qualificata come azione per revocazione, veniva dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dalla banca avverso il provvedimento di ammissione allo stato passivo delle procedure di amministrazione straordinaria di cui in epigrafe con esclusione del privilegio;

che le procedure in questione hanno resistito con controricorso.

Osserva quanto segue.

La Corte d’appello ha escluso che nel caso di specie ricorressero i presupposti per la proposizione dell’azione di revocazione poichè il giudice delegato nell’ammettere i crediti fatti valere “come richiesto”, inserendoli tra quelli ammessi in via chirografaria, doveva ritenersi che avesse escluso l’ipoteca non in ragione di un errore materiale ma con valutazione in fatto ed in diritto.

Secondo il tribunale tale valutazione doveva desumersi oltre che dalla mancanza di specificazione della domanda di insinuazione al passivo anche dalle conclusioni del commissario in sede di verifica che aveva espressamente fatto riferimento alla genericità della domanda di insinuazione ed alla mancanza di esplicita richiesta delle cause di prelazione in riferimento ai beni vincolati nonchè alla mancanza di idonea documentazione; conclusioni a cui la banca non si era opposta.

Avendo dunque il giudice delibato sul riconoscimento o meno del privilegio ipotecario il suo provvedimento era suscettibile unicamente di opposizione allo stato passivo e non già di revocazione. Tale motivazione appare del tutto adeguata in quanto fondata su un attento vaglio delle risultanze processuali e su una corretta interpretazione delle norme di diritto in tema di revocazione. Le censure che la banca ricorrente pone a tale motivazione tendono in realtà a fornire una diversa interpretazione delle risultanze processuali in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione. Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

Vista la memoria del ricorrente;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che per quanto concerne in particolare l’istanza di rimessione in termini, la stessa risulta inammissibile in quanto proposta per la prima volta innanzi a questa Corte che non può su di essa pronunciarsi trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito;

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA