Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3207 del 09/02/2011
Cassazione civile sez. I, 09/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3207
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.L., con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma n. 4,
presso l’Avv. Buffono Massimo che lo rappresenta e difende, come da
procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del Prefetto pro-
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Palermo
depositato in data 11 settembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentito l’Avv. Fusaro Natale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.L. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data 29.8.2008 dal Prefetto di Palermo D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di carenza di procura in capo al difensore del ricorrente, essendo stata la stessa regolarmente rilasciata e depositata in atti.
L’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19, 28 e 30 per avere il giudice di pace omesso di considerare l’illegittimità del provvedimento di espulsione alla luce della situazione familiare del ricorrente è manifestamente infondato.
Premesso che il decreto prefettizio è stato motivato con la circostanza che lo straniero è sprovvisto di permesso di soggiorno e che la stessa non è in contestazione, non sussiste certamente la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) che vieta, per quanto qui interessa, l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, dal momento che, come ha evidenziato il giudice del merito, dalla documentazione versata in atti il ricorrente non risulta convivente con il coniuge C.B. ma con altri con cui non viene indicato alcun rapporto di parentela e sull’incongruità della motivazione sul punto non è stata proposta alcuna convincente censura.
Del tutto ininfluente appare poi l’invocazione del disposto dell’art. 30 del citato che autorizza il rilascio del permesso di soggiorno al genitore straniero di minore italiano residente in Italia anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno per l’assorbente ragione che tale permesso non risulta richiesto e comunque non è stato rilasciato per cui l’espulsione, anche sotto tale profilo, è pienamente legittima.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011