Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24212 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23272-2017 proposto da:

R.S., RO.LU., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MILETO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA

ALFREDO LANZALONE, MASSIMILIANO MONTAGNER;

– ricorrenti –

contro

UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A., (GIA’ B. POP. DI BERGAMO) in persona

del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

V.G.B.BENEDETTI 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO DONVITO, FLAVIO

GARRONE, FRANCESCO PECORA;

– controricorrente –

e contro

R.C., R.M., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 310/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione datato 4 agosto 2009 la Banca Popolare di Bergamo evocava in giudizio S., C., A. e R.M. e Ro.Lu. davanti al Tribunale di Crema esponendo che Ro.Lu. e R.S., con atto del 27 luglio 2007, si erano costituiti fideiussori a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di Confezioni Santi S.p.A. di cui entrambi erano soci e il secondo era anche amministratore unico. Aggiungeva che in data 4 maggio 2009 avevano costituito un fondo patrimoniale, annotato nei registri di stato civile il 20 maggio 2009 e trascritto l’8 maggio 2009, con cui avevano destinato ai bisogni della famiglia gli immobili siti in (OMISSIS) e che, in data 14 maggio 2009, avevano trasferito la proprietà di tali beni a R.C. nella veste di trustee, del trust (OMISSIS) ed in attuazione del medesimo. In data 22 maggio 2009 era stato poi presentato da Confezioni Santi S.p.A. un piano di ristrutturazione dei debiti contenente il riconoscimento del debito nei confronti della banca. Sulla base di tali elementi chiedeva che fosse accertata la simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e la conseguente nullità dell’atto di trasferimento dei beni immobili in esecuzione del trust. In via cumulativa o subordinata, l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., sia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, sia del trasferimento degli immobili al trustee;

si costituivano i convenuti S. e R.C. e Ro.Lu. eccependo la carenza di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti delle domande azionate;

il Tribunale di Crema, con sentenza del 7 gennaio 2013, accertava la simulazione dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale il 4 maggio 2009 e rigettava le altre domande rilevando indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, in ragione dell’assenza della comune volontà di S. e R.L. di destinare i beni immobili ai bisogni della famiglia. Al contrario, non ricorreva la nullità dell’atto di trasferimento dei beni immobili disposto in attuazione del trust (OMISSIS) poichè si trattava di atto connesso al trust rispetto al quale non vi era stata una domanda dell’attrice in tal senso e costituendo tale trasferimento lo strumento necessario per consentire al trustee di amministrare i beni. Rigettava la domanda di accertamento della nullità dell’atto di trasferimento non ricorrendo un rapporto di causa-effetto tra l’accertamento della simulazione della costituzione del fondo patrimoniale e l’atto di trasferimento della proprietà dei beni immobili;

con atto di citazione del 23 giugno 2013 Banca Popolare di Bergamo S.p.A. proponeva appello avverso tale decisione, chiedendo che fosse dichiarato nullo, inefficace o comunque inopponibile, il successivo trasferimento al trustee, R.C., in attuazione del trust (OMISSIS), dei beni già oggetto dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale. In via subordinata, chiedeva la dichiarazione d’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e di quello di trasferimento dei beni in favore di R.C., quale trustee, in esecuzione del trust (OMISSIS);

si costituivano Ro.Lu. e R.S. chiedendo il rigetto dell’appello e, in via incidentale, subordinata alla riforma anche parziale della sentenza, che si accertasse la carenza di giurisdizione a conoscere la domanda di nullità ovvero d’inefficacia e, comunque, d’inopponibilità dell’atto di trasferimento dei beni immobili in favore dell’amministratore R.C., in attuazione degli obblighi assunti con il trust (OMISSIS). In via subordinata, chiedevano l’accertamento della natura non simulata dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale;

la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 28 febbraio 2017, in riforma della decisione del Tribunale, respingeva la domanda di simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale del 4 maggio 2009, dichiarava inefficaci nei confronti della Banca Popolare di Bergamo l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e quello di trasferimento dei beni immobili al trustee R.C., condannando gli appellati al pagamento di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio;

secondo la Corte territoriale l’eccezione di difetto di giurisdizione riferita dagli appellati al contenuto all’art. 9 del trust, che individuava come giudice competente il foro di Londra, era infondata perchè le domande erano state proposte da un soggetto terzo rispetto al trust, cioè la Banca Popolare di Bergamo. Per il resto, non vi erano elementi di estraneità rispetto allo Stato italiano, valutati ai sensi del regolamento n. 44 del 2001. Nel merito riteneva infondata la domanda di simulazione assoluta proposta dalla banca, perchè incompatibile con la tesi secondo cui il trust sarebbe stato uno strumento per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. Quanto all’azione revocatoria ordinaria, la Corte d’Appello riteneva documentato e non contestato che R.S. e Ro.Lu. si erano costituiti fideiussori a garanzia dei debiti di Confezioni Santi sino all’importo di Euro 1,3 milioni e che l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore andava riferito al momento della messa a disposizione del denaro da parte della Banca a favore del debitore garantito ed, in particolare, alla data del 31 marzo 2009 cui si riferivano le scoperture di conto corrente che avevano determinato, due mesi più tardi, la revoca dei fidi e l’invito ai fideiussori a rientrare dalle esposizioni debitorie. Ricorreva altresì l’eventus damni determinato dal trasferimento dell’articolato compendio immobiliare con sensibile diminuzione della garanzia e l’elemento soggettivo, poichè il trust (OMISSIS) andava qualificato atto a titolo gratuito per il quale costituisce presupposto sufficiente la prova che il debitore conosceva il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore, trattandosi di atto successivo al credito. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale riteneva fondata la domanda proposta dalla banca relativamente al trasferimento dei beni in favore del trustee; quanto alla domanda revocatoria proposta dalla banca ai sensi dell’art. 346 c.p.c. anche nei confronti del fondo patrimoniale, sussistevano i medesimi presupposti fattuali in considerazione della quasi contestuale stipula dei due atti con conseguente accoglimento della domanda;

avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Ro.Lu. e R.S. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Unione di Banche Italiane S.p.A., già Banca Popolare di Bergamo e si costituisce con intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Banca IFIS.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa motivazione o motivazione apparente e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d’Appello nella parte in cui ha affermato che la richiesta di revocatoria del trasferimento dei beni immobili in favore del trustee sarebbe stata richiesta in via autonoma da Banca Popolare di Bergamo. Tale ultima domanda non sarebbe stata formulata dalla banca in modo autonomo, ma quale semplice effetto della domanda revocatoria proposta nei confronti dell’atto del 4 maggio 2009 di costituzione del fondo patrimoniale. Non sarebbe stato impugnato, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l’atto istitutivo del trust (OMISSIS). Ciò renderebbe incomprensibile e contraddittoria la motivazione della Corte territoriale, perchè il trasferimento dei beni in favore del trustee trova titolo nell’atto istitutivo di trust e non nella costituzione di fondo patrimoniale;

con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione l’art. 112 c.p.c. In particolare, il giudice avrebbe statuito su una questione proposta dalla banca in via incidentale, ritenendola invece domanda autonoma. La domanda revocatoria dell’atto di trasferimento di beni immobili in capo al trustee non sarebbe stata formulata in via autonoma, ma costituirebbe la conseguenza dell’accoglimento di una domanda diversa, quella di revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale rispetto al quale non vi sarebbe alcun collegamento causale. In particolare, la banca aveva chiesto di dichiarare inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e, quale conseguenza di tale declaratoria, anche l’atto di trasferimento in favore del trustee. La Corte, al contrario, ha invertito l’esame delle richieste dichiarando prima l’inefficacia dell’atto di trasferimento e poi dell’atto di costituzione del fondo senza esaminare il tema del collegamento causale tra l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo e dell’atto di trasferimento dei beni al trustee;

i motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente poichè muovono dal presupposto che la Banca Popolare non avrebbe mai proposto una domanda autonoma ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti dell’atto costitutivo del trust (OMISSIS), ma soltanto una domanda per la dichiarazione d’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e una relativa agli effetti di tale pronunzia, che avrebbero – però – interessato l’atto di trasferimento dei beni mobili al trustee R.C..

la questione dirimente è quella prospettata con il primo motivo e cioè l’esistenza o meno di una domanda autonoma tesa alla dichiarazione d’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento di beni immobili in favore di R.C., poichè il tema del collegamento causale tra la dichiarazione d’inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale familiare e il trasferimento d’immobili in favore di R.C. risulterebbe comunque superata dalla prima verifica;

si deduce – in sostanza – che la banca avrebbe proposto un’azione revocatoria nei confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale del 4 maggio 2009 e incidentalmente quale effetto di ciò sarebbe stata richiesta la dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo in favore del trustee del 14 maggio 2009;

a prescindere che le conclusioni dell’istituto di credito sono quelle riportate a pagina 21 del controricorso che, già sul piano letterale, inseriscono una cesura tra la prima e la seconda domanda (inserendo un “altresì”), opera il principio consolidato da ultimo ribadito da Cass. Sez. 6 – 5, n. 30684 del 21/12/2017 secondo cui nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata;

nel caso di specie, la questione è stata erroneamente dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione in termini di apparenza o assoluta contraddittorietà e non ricorre l’ipotesi di 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.;

la doglianza pone, in realtà, un problema d’interpretazione della domanda fondata esclusivamente sul testo letterale delle conclusioni e si disinteressa del tutto dei profili ben evidenziati dalla controricorrente da pagina 23 in poi. Si prospetta un vizio d’interpretazione della domanda fondata solo sulle conclusioni, mentre da quanto allegato dalla controricorrente (nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6) emerge che la stessa aveva ben individuato e separato l’atto di costituzione del fondo patrimoniale (equiparato ad un atto titolo gratuito) e l’atto di costituzione di trust e il successivo atto di trasferimento dei beni al trustee (pagina 9 e 10 della citazione);

la banca aveva dedotto la natura gratuita dell’atto di conferimento in fondo patrimoniale e l’inutilità di una verifica dell’elemento soggettivo del beneficiario del trasferimento e anche del trustee (secondo Cass. n. 13388 del 2018 l’elemento soggettivo va riferito al beneficiario e non al trustee);

la banca ha colto la differenza fra i due atti: fondo patrimoniale da una parte e costituzione di trust dall’altra, ritenendo pregiudizievole soprattutto il successivo trasferimento dei beni all’amministratore o trustee R.C., tanto da individuare in questo passaggio un trasferimento gratuito, non giustificato dalle esigenze della famiglia, perchè intervenuto dopo trent’anni dalla celebrazione del matrimonio, ed al contrario, posto in essere con l’intento di pregiudicare ulteriormente le ragioni dei creditori;

pertanto la censura non è idonea ad inficiare la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito che, come detto, costituisce un accertamento in fatto, comunque diretto ad accogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della domanda, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (Cass. SU 10 luglio 2003 n. 10840);

a ciò va aggiunto che parte ricorrente non censura in alcun modo la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’Appello riguardo alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti all’art. 2901 c.c. con riferimento ad entrambi gli atti oggetto di domanda;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;

le spese processuali possono essere integralmente compensate per la particolarità della vicenda;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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