Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1307 del 22/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1307 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso 13512-2011 proposto da:
SUCATO ROSALIA SCIRSL50R46F246H, elettivamente domiciliata
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avv. FERRARA ELIO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FORNITURE GENERALI DI GRISAFI DOMENICO ditta
individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLLAIOLO 3,
presso lo studio dell’avvocato BARBERIS RICCARDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALGUARNERA
FABIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 22/01/2014
avverso la sentenza n. 461/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 14.1.2010, depositata il 25/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
ANTONIETTA CARESTIA.
Ric. 2011 n. 13512 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
13512/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
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motivazione su punto decisivo della controversia, in
riferimento all’<
Resiste con controricorso il Grisafi, nella qualità.
Il ricorso si appalesa inammissibile.
Va anzitutto osservato che, essendosi il ricorrente
limitato a riportare la mera indicazione degli atti che hanno
scandito la sequenza dei giudizi di I e di II grado, nel
ricorso l’esposizione del fatto e della storia del
procedimento non risulta formulata in termini comprensibili e
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in accoglimento del gravame interposto dal sig. Domenico
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stringenti cui ancorare le ragioni di censura, rimanendo a
tale stregua non osservato il principio in base al quale il
requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa,
prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per
ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente
contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti
strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai
motivi o tradotta in una narrativa analitica o
particolareggiata dei termini della controversia, offra
elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa
non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche
delle varie vicende del processo e delle posizioni
eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno
partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere
conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza
necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi
compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 28/2/2006, n. 4403;
Cass., 19/4/2004, n. 7392).
Un tanto anche e in particolare avuto riguardo al requisito
-richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366, l ° co. n.
6, c.p.c., nel caso non osservato in quanto la ricorrente fa
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [es., al
<
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cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c., postula che il
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all’<
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero
puntualmente indicare in quale sede processuale, pur
individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al
riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220),
con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel
fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente
acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v.
Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n.
19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n.
19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;
Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011,
n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non pone invero questa Corte nella
condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in
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meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
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ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi),
da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel
ricorso (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi
fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n.
7851).
Il 1 0 motivo per altro verso non reca nemmeno l’indicazione
delle norme asseritamente violate, la censura non risultando
pertanto formulata in modo chiaro ed intellegibile, sicché
questa Corte non viene posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali la ricorrente ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n.
7851), e di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificarne il fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;
Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio
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Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-
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di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
Deve infine porsi in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso
il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi»;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria, né vi è
stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
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ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
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considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione;
che
il
ricorso
va
pertanto
dichiarato
inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 1.000,00 di cui
euro 800,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Roma, 7/11/2013
ritenuto