Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24188 del 27/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 27/09/2019), n.24188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24711-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato STADERINI CLAUDIO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1930/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento lamentando la mancata notifica delle cartelle presupposte e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale rigettava il ricorso rilevando che “nella specie la cartella è stata notificata al custode svolgente il servizio di guardania per circa 527 villini bifamiliari. Ovviamente il custode non può essere equiparato al portiere di un condominio. Ne consegue l’inapplicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella parte in cui esclude la necessità della raccomandata informativa al destinatario in caso di notifica al portiere. Conseguentemente, tale notifica va considerata nulla”;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso e successivamente depositava memorie con le quali dapprima depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e successivamente chiedeva la sospensione del procedimento processo D.L. n. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 3, comma 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che, con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, in quanto il nucleo essenziale e qualificante dell’attività propria del portiere coincide con l’attività di vigilanza e custodia.
considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in combinato disposto con D.M. 9 aprile 2001 Ministero delle comunicazioni, art. 39, in quanto dalla relata di notifica e dalla stessa sentenza della CTR emerge che le cartelle risultavano notificate al portiere, cosicchè la contestazione degli avvisi in discorso avrebbe necessariamente richiesto lo strumento della querela di falso;
ritenuto che ai sensi degli artt. 3 e 16-bis citati nei fatti di causa occorre, per ottenere la suddetta sospensione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 31 luglio 2019 e che il contribuente abbia depositato apposita dichiarazione con la quale assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 3, comma 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019