Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24190 del 27/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 27/09/2019), n.24190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33549-2018 proposto da:
E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAESTRI ANDREA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FORLI’-CESENA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI
MARINA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 24/10/2018 ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Forlì gli in ordine alle istanze avanzate da E.O. nato in Nigeria il 15/10/1997, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Forlì di essere fuggito dal proprio paese per paura di aggressioni e ritorsioni per la sua fede cristiana in quanto aveva rifiutato di partecipare al Ramadan. Per questo era stato picchiato e minacciato e poi costretto a fuggire. Avverso il decreto del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con tre motivi di ricorso il ricorrente, dichiarando espressamente di rinunciare alla domanda di protezione sussidiaria e dello status di rifugiato, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, comma 6 e 19, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla forma residuale della protezione per motivi umanitari, perchè il Tribunale di Bologna ha omesso ogni valutazione in ordine alla dedotta condizione di difficoltà soggettiva del richiedente in relazione alla vicenda determinante l’espatrio, e la situazione di vulnerabilità nonchè ha omesso di valutare il grado di integrazione raggiunto e la certificazione medica prodotta.
Il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine all’applicabilità temporale della recente normativa di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13, convertito nella L. 1 dicembre 2018 n.132.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019