Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24086 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. II, 26/09/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 26/09/2019), n.24086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19228-2015 proposto da:

G.S.L., G.S., G.A.,

G.R., N.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PARIOLI 24, presso TOMMASO GUALTIERO, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO VITELLO;

– ricorrenti –

contro

D.B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2015 del TRIBUNALE di CALTANISSESTA,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da N.R. ed a. la sentenza n. 36/2015 del Tribunale di Caltanissetta con ricorso fondato su due motivi e non resistito dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte intimata otteneva D.I. n. 733 del 2010 dal Giudice di Pace di Caltanissetta per il pagamento della somma di Euro 2.355,64 per compensi professionali da parte della N. relativi allo svolgimento di incarico di progettazione espletato ed affidato dalla predetta e dal coniuge G.A..

La N. proponeva opposizione avverso il suddetto D.I. rigettata dal succitato Giudice di Pace con sentenza n. 733/2010.

Con la sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice di appello, rigettava l’appello interposto innanzi ad esso dalla N., che chiedeva la riforma della decisione del Giudice di prime cure.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c..

La doglianza è infondata.

Nella sostanza l’azione monitoria intrapresa dal progettista odierno intimato veniva contestata con l’asserzione (costituente a suo tempo l’unico motivo di appello) che i coniugi N.-Giaquinta non avrebbero mai potuto conferire l’incarico di progettazione de quo perchè il terreno su cui doveva sorgere la villetta era una zona destinata ad attività produttive e, quindi, non vi sarebbe mai stata approvazione della richiesta di concessione edilizia.

Senonchè i Giudici del merito hanno correttamente ritenuto che la mera esistenza di un vincolo ostativo pubblicistico-urbanistico non ostava – di per sè solo- al conferimento dell’incarico nell’esercizio della nota autonomia negoziale.

Per di più, alla stregua di consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, deve evidenziarsi che “il contratto di prestazione di opera intellettuale, in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina urbanistica, non è di per sè nullo per contrasto con norme imperative e con l’ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell’oggetto, essendo la prestazione a cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico” (Cass. n. ri 8941/1994, 5760/1996 e 17393/2004, nonchè – più di recente – Cass. n. ri 8941/2010 e 562/2019).

Peraltro l’invocata norma di cui all’art. 1418 c.c., comma 2 non ha costituito neppure (come evidenziato espressamente, senza smentita alcuna, dalla sentenza impugnata) oggetto di apposita eccezione che andava debitamente proposta dalla ricorrente N. nell’ambito del giudizio di merito e che, viceversa, “non è mai stata sollevata nè ne corso del giudizio di primo grado, nè con l’atto di appello”.

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e contraddittoria motivazione.

Il motivo è inammissibile in quanto, stante quanto disposto dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione non costituisce più possibile motivo di ricorso per cassazione.

Inoltre, ai sensi del consolidato e condiviso principio già enunciato dalle S.U. di questa Corte (Sent. n. 8053/2017) l’omissione motivazionale è invocabile solo quanto manca del tutto la motivazione.

3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

6.- Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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