Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2788 del 04/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2788
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Cooperativa AOM – Associazione Ortofrutticola Molisana;
– intimata –
avverso la decisione n. 60/3/07 della Commissione tributaria
regionale di Campobasso, emessa il 18 aprile 2007, depositata il 16
ottobre 2007, R.G. 379/05;
2010 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ABRITTI Pietro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione
che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei
fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
Il relatore Cons. Giacinto Bisogni;
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della Cooperativa a responsabilità limitata Associazione Ortofrutticola Molisana, degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 1997 al 1999, ai fini IRPEG, IVA e IRAP, con i quali era stato rettificato il reddito sulla base di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della società PAC snc cui la cooperativa AOM vendeva il prodotto conferito dai soci. Da tale verifica era risultata la fatturazione di operazioni inesistenti e l’intestazione fittizia di operazioni commerciali cui presumibilmente poteva ritenersi partecipe la cooperativa AOM;
2. La C.T.P. di Campobasso accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione ritenendo non provata l’esistenza di operazioni illecite riconducibili a quelle verificate nei confronti della PAC snc e del socio della Cooperativa Giovanni Ciarciello;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo insufficienza della motivazione;
4. Si difende con controricorso la società contribuente che eccepisce la tardività del ricorso e la sua inammissibilità per genericità del soggetto proponente;
Ritiene che:
1. il ricorso sia inammissibile in quanto ripropone in sostanza una riedizione del giudizio di merito e si limita, nel dedurre il difetto di motivazione, a riprodurre il contenuto dell’accertamento a fronte di una motivazione sufficientemente estesa e priva di vizi logici;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare condivisibile perchè il ricorso, se pure tempestivo perchè consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica prima della scadenza del termine annuale per l’impugnazione e ritualmente proposto dall’Agenzia delle Entrate (Cass. Civ. 3427/2010), è basato su una diversa ricostruzione dei fatti che è stata esclusa dalla C.T.R. sulla base di considerazioni sufficientemente motivate e prive di incongruenze logiche mentre lo stesso ricorso non afferma l’univocità di una interpretazione contraria ma ne prospetta la possibilità; tale prospettazione è già stata presa in esame dalla C.T.R. la quale, a tale proposito, ha correttamente evidenziato come non possa escludersi una totale estraneità della società A.O.M. dalla omessa fatturazione ascrivibile alle ditte P.A.C, e Ciarciello;
il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.000 Euro di cui 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011