Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23999 del 26/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 26/09/2019), n.23999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29300-2017 proposto da:
W.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato MARZIA CONTUCCI, rappresentata e
difesa dall’avvocato LORENZO CONTUCCI;
– ricorrente –
contro
B.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5966/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – W.A.S. ricorre per tre mezzi, nei confronti di B.C., contro la sentenza del 26 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Roma, provvedendo in parziale accoglimento della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ha revocato, a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado, il contributo posto a carico del B. per il mantenimento del coniuge separato.
2. – B.C. non spiega difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE
3. – Il primo motivo denuncia violazione di legge in merito alla revoca dell’assegno di mantenimento per circostanze sopravvenute, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la malattia oncologica la quale affliggeva il B., non essendo sopravvenuta alla sentenza di primo grado, non giustificasse la revoca dell’assegno precedentemente disposto.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e motivazione errata in merito alle potenzialità reddituali della ricorrente, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la medesima avesse possibilità di collocarsi sul mercato del lavoro, senza tener conto delle specifiche condizioni in cui la stessa versava.
Il terzo motivo denuncia violazione di legge in merito alla persistenza dell’obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati, censurando la sentenza impugnata per aver “evidentemente applicato al caso di specie i criteri recentemente dettati dall’evoluzione giurisprudenziale per il caso di divorzio”, senza considerare che si versava in ipotesi di separazione coniugale.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è palesemente inammissibile.
invero ciascuna delle censure è prospettata come violazione di legge, ma, dalla lettura del ricorso, non si capisce neppure di quale legge si stia parlando, quantunque l’art. 366 c.p.c., n. 4 richieda espressamente, l’indicazione, a pena di inammissibilità, dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.
Ma, al di là di quanto precede, il ricorso è in realtà volto all’evidente scopo di rimettere in discussione, in un quadro di paradigmatica inammissibilità, la valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’assegno.
Mentre è invece cosa nota che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’art. 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).
6. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Oscuramento dei dati personali in caso di diffusione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Depositato in cancelleria il 26 settembre 2019