Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2763 del 04/02/2011
Cassazione civile sez. II, 04/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Avv. C.T., in proprio e quale difensore, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, di BENEDUCE Fabio, per legge
domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,
piazza Cavour, Roma;
– ricorrenti –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina depositata il 20 gennaio
2009. (R.V.G. 19/08) cron. 1/09;
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13
gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. C.T., in proprio e quale difensore di fiducia di Fabio Beneduce, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo il 15 aprile 2009, ha proposto ricorso per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza in data 20 gennaio 2009 con cui, in esito ad un procedimento di volontaria giurisdizione, il Tribunale di Messina ha dichiarato l’inammissibile l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proposta contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
che il ricorso per cassazione è affidato a un motivo, il quale denuncia violazione di legge.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);
che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;
che, in particolare, il ricorso non è stato notificato a cura della parte ricorrente ad alcuno ed il motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011