Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2476 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2476
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.R. (OMISSIS), P.R.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMITERNO
3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA, rappresentati
e difesi dagli avvocati CHIOSI AUGUSTO, FRANCESCO MARIA CAPITANIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.C. (OMISSIS), B.E.
(OMISSIS), A.F. (OMISSIS),
C.A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato VERONI
FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GRAZIANTI OSCAR, giusta
mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 170/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
7.12.07, depositata il 16/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO
LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in controversia relativa a sopraelevazione di edificio e determinazione della relativa indennità promossa dai sigg. P.R. e R. nei confronti dei sigg. C.A., A. F., C. ed B.E., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado quanto alla determinazione dell’indennità.
I sigg. P. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
Sennonchè entrambi i motivi, con cui si denuncia sia violazione di legge che vizio di motivazione, sono privi sia dei quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, sia della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” di cui al comma 2 della citata norma.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile …”;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese della presente fase processuale, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti in solido, delle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011