Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23661 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24055-2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO PIGINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 25022/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto n. 2651/2018, depositato il 19/06/2018, ha respinto la richiesta di O.E., nato in Nigeria, di religione mussulmana, di riconoscimento della protezione internazionale, a seguito del provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale, rilevando che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il proprio Paese, per sottrarsi alle minacce di un socio in affari che si era illecitamente appropriato di suoi proventi economici) risultava inidonea ad integrare dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), e di quella umanitaria.

In particolare, il Tribunale, in via preliminare, ha respinto l’istanza del ricorrente di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in quanto, pur non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione dell’interessato dinanzi alla Commissione, vi era in atti il verbale di trascrizione della stessa, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, del tutto equipollente.

Avverso il suddetto decreto, O.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 10 e comma 11, lett. a), avendo il Tribunale disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, stante la non disponibilità della videoregistrazione davanti la commissione.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. n. 17717/2018), con orientamento cui questo Collegio intende dare continuità, ha, di recente, affermato che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del motivo di ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche in punto di spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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