Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2563 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

La Torinese s.p.a. in persona del legale rappresentante, domiciliata

in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Fanelli Vincenzo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento emesso nel

procedimento n. 486/09 in data 22.10.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.11.2010 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carestia Antonietta, che ha concluso riportandosi alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. riferiva quanto segue:

La Torinese s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, articolati in due profili, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Trento aveva rigettato la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento all’eccessiva durata della procedura fallimentare promossa nei confronti della Jolly s.a.s. e del socio S.A., protrattasi dal 23 maggio 1992 al 9 aprile 2009.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

In particolare la Corte di Appello aveva escluso la configurabilità del pregiudizio denunciato per la certa utilità sul piano fiscale acquisita dalla ricorrente con l’insinuazione al passivo del fallimento, e con i motivi di impugnazione la società istante ha poi lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando sostanzialmente, oltre all’omessa pronuncia sull’esistenza del danno patrimoniale, l’inidoneità del beneficio fiscale considerato ad escludere il diritto all’indennizzo. Ciò in quanto l’annotazione in perdita del credito a seguito della declaratoria di fallimento del debitore avrebbe comportato unicamente l’esclusione dell’imposizione fiscale delle somme fatturate e non incassate. Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente fondato, atteso che il beneficio fiscale in questione esclude il verificarsi di un ulteriore pregiudizio, ma non incide su quello derivante dalla sofferenza per l’irragionevole protrarsi del processo e dall’incertezza circa il suo esito (in particolare nella specie quella relativa alla realizzazione del credito ed alla sua quantificazione). Tanto più, poi, tale conclusione vale per il danno patrimoniale, la cui richiesta di riconoscimento è stata implicitamente ritenuta assorbita dalla Corte territoriale”. Tali rilievi, sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno depositato conclusioni o memorie, sono condivisi dal Collegio, e da ciò consegue che il ricorso va accolto, il decreto cassato, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova delibazione in ordine al ricorso per equa riparazione proposto da La Torinese s.p.a., oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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