Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23593 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20963-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N.

441, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CICCONETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO CARINCI;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/02/ 2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 120/02/2018, depositata il 6.2.2018 non notificata, la CTR dell’Abruzzo ha dichiarato inammissibile l’appello di L.A. nei confronti di SOGET s.p.a. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Pescara che aveva parzialmente rigettato il ricorso del contribuente su ingiunzione di pagamento della Tarsu riferita a diverse annualità, sul presupposto della inesistenza della notifica dell’atto di appello indirizzata alla parte personalmente e non al difensore nel domicilio eletto.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

SOGET s.p.a. non ha spiegato difese.

1.Con il primo motivo il contribuente deduce violazione degli artt. 330,156 e 160 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,16 e 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto inesistente la notifica nonostante la parte appellata si fosse regolarmente costituita in giudizio.

La censura è fondata.

L’art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l’impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d’uno, al domiciliatario, purchè esercente entro il distretto. Questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sè la nullità, e non l’inesistenza della notifica, purchè essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte. Si è detto infatti che la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’ appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 del codice cit.- e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass.n. 16801 del 2014).

Le Sezioni Unite hanno poi di recente tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell’attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l’atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all’attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. ” (Cass. S.U. n. 14916 del 2016). Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell’art. 156 c.p.c., comma 3, la CTR non ha tenuto in conto che non di inesistenza della notifica si trattava ma caso mai di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, perchè celebri il giudizio di appello e decida anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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