Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23441 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15396-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AUGUSTO SINAGRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6885/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 6886/14/17 depositata il 28.11.2017 la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di G.G. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento sul presupposto della regolarità della notifica della stessa cartella di pagamento.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di cessazione della materia del contendere non essendo la documentazione prodotta idonea a dimostrare l’intervenuto sgravio della cartella oggetto di causa.

2.Va, altresì, disattesa l’eccezione di nullità della sentenza per difetto di ius postulandi del difensore del concessionario in grado di appello, avvocato del libero foro.

Il D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, ha disposto (art. 1, comma 1), la soppressione di Equitalia a far data dal 1 luglio 2017, mediante cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo gruppo svolgenti attività di riscossione nazionale. Funzione, quest’ultima, che è stata contestualmente assegnata (comma 2), all’Agenzia delle entrate, la quale la esercita tramite la neo-costituita “Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato espressamente previsto (comma 3) che “l’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1”.

Per quanto concerne, in particolare, i rapporti processuali, la nuova disciplina è già stata vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha escluso che, per effetto della soppressione di Equitalia, si determini l’interruzione dei giudizi pendenti; giudizi che, al contrario, proseguono senza soluzione di continuità nei confronti dell’ente successore (Cass., ord. n. 15869/18).

Orbene, l’affermata continuità del rapporto processuale esplica effetto anche in ordine al mandato difensivo. Accertato che il giudizio pendente alla data di estinzione della “parte processuale” Equitalia può ciò nondimeno proseguire – senza interruzione e senza necessità di costituzione del nuovo ente fino all’emanazione di una sentenza destinata a produrre effetti diretti nei confronti di quest’ultimo, anche il mandato difensivo originariamente attribuito da Equitalia si manterrà parimenti valido ed efficace anche nei confronti dell’ente subentrato ex lege nel giudizio pendente (Cass.1992/2019).

3.Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, art. 145 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura non è fondata.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):nella parte in cui permette al concessionario della riscossione di notificare in via diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la cartella di pagamento.

Sollevando la questione di legittimità costituzionale, la CTR Lombardia aveva scorto violazioni del principio costituzionale di uguaglianza, del diritto alla difesa e del canone del giusto processo.

In particolare, secondo la rimettente, il legislatore aveva posto in atto un’anomalia nel momento in cui ha abilitato un soggetto di diritto privato – Equitalia Nord spa – ad esercitare una funzione eminentemente pubblicistica, ossia la funzione di notificazione diretta delle cartelle di pagamento, tipici atti di natura tributaria. Nello specifico, semplificando le regole di recapito della cartella di pagamento si assiste ad una diminuzione di tutela per il notificatario sotto più profili: non è richiesta la relata di notifica; non è rispettato l’ordine preferenziale nella consegna del plico (L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 2 e 3); non è previsto l’obbligo dell’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica nel caso, come nella specie, di avvenuta consegna del plico al portiere.

La sentenza n. 175/2018 osserva come la disciplina speciale prevista dalla norma censurata, che consente all’agente per la riscossione di procedere alla notificazione diretta ex art. 26, comma 1, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del concessionario della riscossione, il quale, per legge, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.

Per questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione che giustifica un regime differenziato di avvalersi della notificazione diretta delle cartelle di pagamento, circa la denunciata diminuzione di garanzie per il soggetto notificatario, la Corte evidenzia come il sistema garantisce il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per avere la CTR ritenuto nuova e pertanto inammissibile la questione relativa alle sanzioni.

La censura è inammissibile non essendo riportato, neppure sommariamente, il contenuto del ricorso di primo grado onde porre la Corte in condizione di verificare la fondatezza delle censure in punto di omesso rilievo da parte della decisione impugnata del difetto di specificità dei motivi d’appello e di eventuale proposizione di domande od eccezioni nuove.

Ed invero questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 settembre 2015, n. 19410) ha affermato il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti nel ricorso stesso gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire ala Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgimento dell’iter processuale.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 in realzione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La censura è inammissibile.

Le argomentazioni svolte non si confrontano con la motivazione sul punto adottata dalla sentenza impugnata ma anzi sembrano prescinderne, risolvendosi nella mera riproposizione delle allegazioni svolte a fondamento del ricorso introduttivo, sollecitandone direttamente un nuovo esame da parte di questa Corte, senza in alcun modo prendere in considerazione, in chiave critica, le motivazioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenerle infondate.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità/rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna G.G. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 settembre 2019

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