Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23321 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11084/2015 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI, 20, presso lo studio dell’avvocato LORENZO ALBANESE

GINAMMI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE TRE di R.E. & C. s.n.c., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO

POMPONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANILO GHIA;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1907/2014 della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO ALBANESE GINAMMI, difensore della

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 ottobre 2014, ha rigettato l’appello proposto da I.C. avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e nei confronti della s.n.c.. Immobiliare Tre di R.E. & C..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2012 da I.C., già promissario acquirente di quattro unità immobiliari dalla Immobiliare Tre di D.M. & C. s.n.c. (poi Immobiliare Tre Immobiliare di R.E. & C.), per esercitare il diritto di recesso dal preliminare ed ottenere la condanna della società promittente venditrice al pagamento del doppio della caparra, per complessivi Euro 600 mila. A giustificazione del recesso l’attore aveva allegato l’inadempimento della promittente venditrice all’obbligazione di trasferire la proprietà degli immobili.

1.2. La società convenuta, nel contestare la pretesa, aveva dedotto che gli immobili erano stati ultimati nel settembre 2007 e che il 18 gennaio 2008 era stato richiesto il certificato di agibilità al Comune, mentre la stipula del contratto definitivo non era mai avvenuta perchè il promissario acquirente aveva perso interesse all’affare, come dimostrato dalle trattative intercorse tra le parti dal 2008 al 2011 per la risoluzione consensuale del preliminare.

2. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione.

2.1. La Corte territoriale ha rilevato che le parti avevano derogato concordemente al termine, non essenziale, fissato per la stipula del contratto definitivo, e che nella lettera inviata il 3 luglio 2007 l’appellante I. aveva contestato il ritardo esclusivamente come causa di danno (mancato guadagno per la stagione estiva), non di recesso o di risoluzione del preliminare. In ogni caso, osservava la Corte di merito, non era specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che risiedeva nel rilevato inadempimento del promissario, acquirente, per, non avere più, richiesto il trasferimento degli immobili, donde l’implicita ma chiara conseguenza della impossibilità per il promissario di esercitare il recesso.

3. I.C. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Immobiliare Tre di R.E. & C. snc.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sussiste interesse all’impugnazione, ed è pertanto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata nel controricorso. Il ricorrente si duole, invero, della regolarità del procedimento, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., per il pregiudizio derivatogli dall’accertamento del suo inadempimento – in assunto frutto di extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello – che sarebbe alla base del rigetto della domanda. Prospettata in questi termini, la violazione processuale denunciata avrebbe in effetti influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, e ciò rende il motivo idoneo alla cassazione della sentenza (ex multis, Cass. 11/01/2015, n. 22978; Cass. 09/07/2014, n. 15676).

2. Nel merito, la denunciata extrapetizione non sussiste.

In primo luogo va evidenziato che la Corte d’appello non ha proceduto all’accertamento lamentato, essendosi limitata a rilevare che la ratio della decisione di primo grado, di rigetto della domanda proposta dal promissario acquirente sig. I., risiedeva appunto nell’accertato inadempimento dello stesso I., ostativo all’esercizio del recesso (pag. 10 della sentenza), e che tale ratio non era stata censurata donde l’inammissibilità del gravame. In ogni caso, la verifica del comportamento reciproco dei contraenti era ineludibile in rapporto al contenuto della domanda, poichè ai fini del recesso, al pari di quanto avviene per la risoluzione, il contraente che intenda esercitare tale diritto non deve essere a sua volta inadempiente (ex multis, Cass. 16/05/2019, n. 13241; Cass. 13/03/2015, n. 5095; Cass. 13/01/2012, n. 409).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.77,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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