Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2222 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31302/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GESTIONE ACQUE SIRACUSA SPA;

– intimato –

sul ricorso 1314/2007 proposto da:

GESTIONE ACQUE SIRACUSANE SOGEAS SPA, in persona dell’Amministratore

delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMETO

26, presso lo studio dell’avvocato GARGALLO DI CASTEL LENTINI

FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PICCIONE GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 152/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/10/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, inammissibilità o assorbimento del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Siracusa la società Gestione Acque Siracusa – SOGEAS – Spa, impugnava il provvedimento di rigetto dell’ufficio delle imposte relativo all’istanza di esenzione ed agevolazione decennale rispettivamente per Ilor ed Irpeg, nonchè quattro avvisi di accertamento, tre inerenti a tali imposte per gli anni 1995-97, e il quarto per la seconda e l’Irap relativo al 1998; ciò in base alla disciplina prevista per gli opifici impiantati e le attività imprenditoriali nuove svolte nel Mezzogiorno. La contribuente esponeva di avere diritto a tali benefici, giusta la legislazione speciale in materia, essendo di nuova costituzione; avendo rilevato la gestione dell’acquedotto, della rete fognaria, del depuratore, prima gestiti dal Comune, nonchè delle analisi di tutti i liquidi, prima affidate al laboratorio provinciale; perciò chiedeva l’annullamento degli atti impositivi.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, in quanto i benefici invocati erano applicabili solamente alle imprese di nuova costituzione nella forma societaria, e non invece a quelle già operanti come nella specie trattandosi di società, di cui l’ente locale era il socio di maggioranza, e di ampliamento, ammodernamento o ristrutturazione degli, impianti con un’organizzazione più tecnica, sicchè lo imposte comunque andavano tempestivamente versato, senza che la contribuente potesse comunque ometterne il pagamento in base a un presunto diritto.

Il giudice adito accoglieva il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione l’agenzia proponeva appello, cui la società resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale accoglieva il gravame in parte, osservando che si trattava di attività sostanzialmente nuova, a seguito degli apporti incrementativi compiuti, producente un reddito maggiore, con un’organizzazione di tipo aziendale e industriale, onde aveva diritto all’esenzione e agevolazione invocate; invece andavano riprese a tassazione soltanto due voci, e cioè i costi per il 1995 e le spese di carburante per l’anno successivo, perchè non inerenti. Contro tale sentenza l’agenzia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La società Sogeas ha resistito con controricorso, e a sua volta hai svolto ricorso incidentale condizionato, affidato a sette motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Preliminarmente va esaminata la questione di carattere pregiudiziale, sollevata dalla controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, perchè privo della indicazione degli atti e delle ragioni su cui si fonda, nonchè del quesito di diritto e dell’esposizione del fatto su cui il Collegio deve delibare.

L’eccezione non ha pregio.

L’atto di gravame è munito della indicazione delle ragioni di doglianza, oltre che degli atti a sostegno di esse nella critica delle argomentazioni enunciate dal giudice di appello, per la quale peraltro alcun quesito in diritto o in fatto andava formulato, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data anteriore al 2 marzo 2006, D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 6.

A) Ricorso incidentale condizionato.

1) Prima vanno esaminati il primo motivo del ricorso incidentale, ancorchè condizionato, e l’eccezione pure proposta dalla controricorrente, aventi carattere preliminare, secondo cui i presupposti dell’esenzione nel rapporto tributario con la contribuente sarebbero stati definitivamente riconosciuti rispettivamente per l’Ilor con la sentenza della CTP n. 184 del 14.3.1998 per l’anno 1991, come dedotto già sin dal primo grado, e con le decisioni nn. 39 e 40 del 18.4.2005, concernenti tutte le imposte in questione per gli anni 1991 e 1992; pronunce passato in giudicato, sicchè nessuna pretesa ulteriore poteva pili essere avanzata dall’ufficio.

Il motivo e l’eccezione sono infondati.

Invero la controricorrente non ha indicato specificamente il contenuto delle tre sentenze della CTR, che assume siano passate in giudicato circa la costituzione di una nuova entità sociale per la gestione delle acque e dei reflui a Siracusa, sicchè l’atto impugnativo, oltre a non essere autosufficiente sul punto, e carente, soprattutto perchè, pur trattandosi di anni d’imposta diversi da quelli oggetto delle pronunce enunciate, ha mancato di allegarle con la prescritta attestazione di passaggio in giudicato. Invero, com’e noto, affinchè il giudicato esterno, per quanto rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell’eccezione medesima, completa della motivazione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., non potendone risultare la portata persino nemmeno dall’eventuale solo dispositivo (V. pure Cass. Sentenze n. 27881 del 24/11/2008; Sezioni Unite: n. 24664 del 2007).

B) Ricorso principale.

1) Col motivo addotto a sostegno di esso la ricorrente agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, comma 1, art. 105, nonchè difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poichè la CTR. non poteva ritenere dovuto il chiesto beneficio inerente all’Irpeg ed all’Ilor, trattandosi non di nuova attività ovvero di impresa industriale, ma semplicemente della medesima entità, anche se con ragione sociale mutata e seminai senza il carattere di opificio industriale, con la conseguenza che i benefici invocati non potevano essere riconosciuti, non avendo la relativa normativa interpretabilità estensiva od analogica, considerato che semmai si e trattato di un ampliamento della precedente struttura. Nè è stata data prova di assunzione di 65 nuovi elementi, che al più potevano essere stati già utilizzati precedentemente, e poi adibiti ai servizi della Sogeas.

La censura va condivisa.

Il giudice di appello metteva in evidenza come l’appellata possedesse i requisiti necessari perchè essa potesse fruire dei benefici fiscali invocati, costituiti dalla necessita di attività imprenditoriale nuova per gli apporti incrementativi, il maggiore volume di affari realizzato con reddito più elevato, e l’impiego di 65 dipendenti non utilizzati prima nello specifico settore.

Si tratta di assunti non esatti.

Invero per l’esenzione dalle imposte occorreva che la contribuente avesse fornito la prova di operare con un’organizzazione di tipo industriale del tutto nuovo rispetto alla precedente gestione, anche se condotta dal Comune, che – si badi – è peraltro socio di maggioranza della costituita compagine sociale, elemento che rappresenta uno dei requisiti dei benefici richiesti: nuovo ente e nuova attività, cioè diversa dalla precedente in modo rilevante.

Invero in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell’esenzione decennale dall’IRPEG per le imprese operanti nel Mezzogiorno, il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105, come modificato dalla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, pone, accanto al requisito della novità dell’iniziativa produttiva, quello della nuova costituzione in forma societaria del soggetto aspirante al beneficio, senza che il richiamo del comma 1 – “fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102” dello stesso testo normativo – alla disciplina dell’esenzione dall’ILOR – che prescinde dai presupposti della costituzione di una nuova società, oltre che della creazione di nuove iniziative produttive – possa interpretarsi come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione quale l’ampliamento di opificio già esistente, dovendo invece intendersi, soltanto, nel senso che la disciplina dell’esenzione dall’IRPEG è compatibile e può cumularsi con quella relativa alle esenzioni dall’ILOR prevista dai precedenti del citato D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 102 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22772 del 03/12/2004, n. 5279 del 2004).

Inoltre va rilevato che la riduzione alla metà dell’IRPEG, prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105, per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, e poi l’esenzione totale, introdotta dalla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, spettano in presenza dei medesimi requisiti – costituzione in forma societaria e novità dell’iniziative produttiva, con esclusione quindi dell’ipotesi di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di opificio già esistente – essendosi limitato l’art. 14 cit. ad ampliare il dato quantitativo del beneficio, altrimenti potrebbe verificarsi il fenomeno dell’elusione per la cessione dell’azienda ad altri con successive ristrutturazioni e continui benefici fiscali (V. pure Cass. Sentenze n. 15866 del 14/12/2001, n. 1227 del 2001). Nel caso in esame il servizio di erogazione dell’acqua; quello di gestione della rete fognaria; il controllo con l’analisi delle acque, anche se attraverso il laboratorio provinciale; la tenuta e manutenzione dei registratori e quant’altro annesso costituivano attività di impresa svolta prima dall’ente pubblico territoriale in forma diretta, mentre invece successivamente quei servizi – peraltro essenziali perchè di carattere pubblico – venivano affidati ad una società, a prevalente partecipazione dello stesso ente territoriale, ancorchè con maggiore ristrutturazione e probabilmente efficienza, ma che tuttavia gestiva gli stessi impianti comunali già preesistenti e funzionanti, e cioè: l’acquedotto comunale e gli scarichi; non importa se prima ciò avveniva in misura più ridotta. Ciò posto, il requisito della novità d’impresa, ravvisabile solo in caso di pregnante trasformazione di quella precedente, non può configurarsi ove si tratti solo di ampliamento e ammodernamento degli impianti; migliore erogazione del servizio, aumento del personale. Al riguardo anche questa Corte ha statuito che i benefici invocati non possono trovare applicazione nelle ipotesi di rinnovo, conversione od ampliamento di opifici già esistenti, a meno che l’innovazione o la trasformazione siano talmente consistenti da poter essere equiparati ad un “nuovo” stabilimento industriale, escludendo tale carattere persino nell’ipotesi di ampliamento nella misura del 60 per cento della capacita produttiva, senza completo mutamento del soggetto gestore, ancorchè divenuto societario, e del tipo di attività, con la conseguenza che è stata esclusa la sussistenza nel contribuente dell’indispensabile “quid novi”, tale da farne risultare una impresa nuova nel senso voluto dal legislatore in siffatta materia di esenzione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5292 del 16/03/2004, n. 15936 del 2003). Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed esauriente.

Quanto poi all’Ilor, ancorchè i presupposti di essa differiscano in certo modo da quelli dell’altra imposta diretta in questione, tuttavia va osservato che il giudice “a quo” non scindeva la trattazione di ossa dall’altra, trattandole con un unitario contesto argomentativo, nè la contribuente ha gravato il relativo apparato giuridico di impugnazione incidentale, proposta invece in ordine ad altre statuizioni come si dirà appresso, con la conseguenza che il relativo tema non può essere delibato separatamente rispetto al devoluto.

C) Ricorso incidentale.

2) Con gli altri sei motivi di ricorso la contribuente lamenta il mancato esame da parte del giudice di appello delle censure relative alla decadenza; nullità degli atti impositivi; illegittimità del”e sanzioni e subordinata misura ridotta, anche mediante cumulo.

Si tratta all’evidenza di doglianze nuove, perchè non dedotte ai giudice di appello, come è dato riscontrare dall’esame delle controdeduzioni dell’appellata, e comunque inammissibili per mancanza di autosufficienza, posto che la controricorrente non indicava dove, come e quando avrebbe addotto tali vizi alla CTR. Ne discende che il ricorso incidentale va rigettato; quello principale dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al seguente principio di diritto:

“Il beneficio della esenzione dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, previsto dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori del Mezzogiorno d’Italia, indicati nell’art. 1, non trova applicazione allorchè l’attività espletata non costituisca una nuova iniziativa, ma sostituisca quella svolta in termini di servizi da parte della pubblica amministrazione, non essendo dette norme, che hanno natura eccezionale, suscettibili di interpretazione analogica o estensiva”.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie il principale; rigetta l’incidentale;

cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA