Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23167 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23167
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE Y
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16288-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PèORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA – FALLIMENTO RBD ARMATORI SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10202/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che il contribuente impugnava un avviso di accertamento sia contestando la validità della delega di firma che il merito della valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso nel merito; che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo non valida la delega di firma, consistente in un ordine di servizio che prevede la delega di firma del Direttore provinciale ai dirigenti in relazione a categorie di atti;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto la delega di firma effettuata sarebbe conforme al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto il delegato ricopre la qualifica di capo ufficio.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019