Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23172 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16198-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBARA
TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO AMODIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3395/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente D.A. avverso una decisione della CTP di Bari, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo, salvo che per la determinazione delle sanzioni, avverso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP anno 2010.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che, in materia di accertamento induttivo di redditi, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, la mancata esibizione delle distinte inventariate al 31 dicembre 2012 non consentiva la ricostruzione di maggiori ricavi anche per un periodo anteriore e cioè fino al 31 dicembre 2010; al contrario la differenza inventariale riscontrata al momento dell’accesso (30 gennaio 2012) consentiva la ricostruzione in via induttiva di maggiori ricavi anche nei tre anni d’imposta precedenti, attraverso un coefficiente di ripartizione che aveva tenuto conto del totale degli acquisti di merce e dell’imputazione di detti acquisti in ciascun anno d’imposta, sul ragionevole presupposto che la differenza inventariale fosse una condotta reiterata nel tempo per tutto il periodo d’imposta accertato (triennio 2010-2012);
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che, con richiesta ritualmente acquisita agli atti, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;
che va pertanto disposto la sospensione del processo, ai sensi della normativa sopra citata.
P.Q.M.
Dichiara sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019