Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1690 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 25/01/2011), n.1690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA DELFA CONCETTA, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VIGILANTES SICILIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LI VOLSI SANTO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 777/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/11/2006 R.G.N. 607/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato TORRISI MASSIMILIANO per delega LA DELFA CONCETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Z.C. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Catania, pubblicata il giorno 11 novembre 2006, che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di quella stessa citta’ aveva accolto solo in parte il suo ricorso nei confronti della srl Vigilantes Sicilia.

2. Il ricorso e’ articolato in cinque motivi. La societa’ si e’ difesa con controricorso.

3. I fatti, concordemente indicati dalle parti, sono i seguenti.

4. Lo Z., dipendente della Vigilantes Sicilia, fu licenziato l’8 marzo 2003 per non aver rinnovato l’autorizzazione del prefetto all’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata ed il porto d’armi.

5. Propose un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c.. Il giudice del lavoro, con ordinanza del 20 giugno 2003, dispose il ripristino del rapporto, con sospensione del lavoratore, ex art. 74 del ccnl, per ottenere l’autorizzazione fino al termine massimo di 180 decorrenti dal 11 marzo 2003.

6. In data 7 luglio 2003 lo Z. chiese al datore di lavoro l’indennita’ prevista dal quinto comma dell’art. 18 St. lav.

7. Il giorno 11 luglio 2003 propose ricorso ordinario al giudice del lavoro con il quale riassumeva la causa per il merito e chiedeva l’applicazione dell’art. 18 St. lav. con condanna al risarcimento del danno.

8. La Societa’, con lettera del 30 settembre 2003, comunico’ un secondo recesso dal rapporto per inadempimento ed impossibilita’ della prestazione. Costituendosi dinanzi al giudice del lavoro, chiese dichiararsi risolto il rapporto per inadempimento del dipendente.

9. Il Tribunale dichiaro’ illegittimo recesso del marzo 2003 e condanno’ la societa’ al risarcimento del danno in misura di 5 mensilita’; dichiaro’ non dovute le retribuzioni del periodo di sospensione del rapporto (dal 11 marzo al 30 settembre) e legittimo il secondo atto di recesso; rigetto’ la domanda di indennita’ ex art. 18 St. lav., comma 5.

10. Lo Z. propose due motivi di appello: il primo contro la declaratoria di inammissibilita’ della istanza ex art. 18, comma 5, il secondo contro la dichiarazione di legittimita’ del recesso disposto successivamente all’ordinanza cautelare, con lettera del 30 settembre 2003.

11. La Corte d’appello, rigettando il primo motivo, ha affermato che il ricorrente non aveva diritto di optare per l’indennita’ sostitutiva perche’ la norma prevede che tale facolta’ possa essere esercitata “soltanto dopo che sia intervenuta una sentenza di merito”, mentre nella specie l’indennita’ era stato chiesta quando vi era stata solo un’ ordinanza cautelare di ripristino del rapporto.

12. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il recesso intimato dalla societa’ con lettera del 30 settembre 2003 per impossibilita’ sopravvenuta della prestazione conseguente alla condotta inerte del lavoratore, che aveva fatto trascorrere il termine di 180 giorni assegnato dal giudice in sede cautelare per munirsi delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di guardia giurata.

13. I motivi di ricorso sono i seguenti.

14. Violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5. Con il relativo quesito si chiede di stabilire se il diritto d’opzione sia esercitabile quale conseguenza diretta della illegittimita’ del licenziamento ed indipendentemente dalla emissione della sentenza che definisce il giudizio o dall’invito del datore di riprendere servizio.

15. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 669 – octies c.p.c., comma 6, richiamando Cass. 1254/2003 che affermo’ l’estensione analogica a provvedimenti cautelari di identico contenuto della sentenza; Si aggiunge che, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 80 del 2005, non e’ piu’ necessario l’inizio del giudizio di merito.

16. Gli altri motivi sono dedicati alla declaratoria di legittimita’ del secondo licenziamento.

17. Con il terzo si assume che la sentenza della Corte di Catania avrebbe violato l’art. 74 ccnl settore vigilanza vigente all’epoca dei fatti, che prevede, al pari di convergenti usi aziendali, a carico del datore di lavoro l’onere di curare l’iter amministrativo per il rinnovo dei titoli di guardia particolare giurata e del porto d’armi.

18. Con il quarto motivo si denunzia ulteriore violazione dell’art. 74 ccnl vigente all’epoca dei fatti, da cui si desumerebbe un principio di favor per il lavoratore f che avrebbe dovuto portare a fissare la decorrenza del periodo di sospensione dalla data di emissione della ordinanza cautelare piuttosto che dalla data del licenziamento.

19. Il quinto motivo denunzia un vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella prassi aziendale di porre a carico dell’azienda l’attivita’ amministrativa per il conseguimento di permessi e porto d’armi. La motivazione viene definita lacunosa e si sostiene che la Corte avrebbe dovuto accertare tale prassi anche attraverso l’ammissione di prove testimoniali.

20. I primi due motivi di ricorso, concernenti il diritto alla indennita’ sostitutiva prevista dal quinto comma, dell’art. 18 St.

lav., devono essere trattati congiuntamente.

21. Il problema e’, da un lato, di stabilire se il lavoratore possa chiedere al datore di lavoro l’indennita’ prevista dall’art. 18, comma 5 solo dopo che vi sia stata una sentenza o anche quando vi sia stata solo una ordinanza cautelare che abbia disposto la reintegrazione nel posto di lavoro; dall’altro di stabilire quando il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere l’indennita’ richiesta.

22. l’art. 18, comma 5 si esprime in questi termini: “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi’ come previsto dal comma 4, al prestatore di lavoro e’ data la facolta’ di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennita’ pari a quindici mensilita’ di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne’ abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento della indennita’ di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti”.

23. Dalla norma di evince che si tratta di una “facolta’” conferita al prestatore di lavoro, che deve essere esercitata entro un determinato termine e cioe’ entro trenta giorni dal deposito della sentenza. Non e’ invece precisato a partire da quale momento possa essere esercitata. Il collegamento con il deposito della sentenza risulta formulato solo per far decorrere il termine di trenta giorni oltre il quale la facolta’ non puo’ piu’ essere esercitata. Cio’ non esclude che la richiesta possa essere fatta anche prima del deposito della sentenza.

24. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto, costantemente, che la richiesta di indennita’ sostitutiva della reintegrazione puo’ essere fatta ben prima della decisione: in corso di causa (Cass., 28 luglio 2005, n. 15898) o con il ricorso introduttivo del giudizio (Cass., 28 novembre 2006, n. 25210). Nel medesimo ordine logico deve affermarsi che l’indennita’ puo’ essere richiesta con il ricorso per ottenere in via d’urgenza un provvedimento contro il licenziamento ritenuto illegittimo.

25. Con riferimento al secondo punto problematico, la funzione sostitutiva della reintegrazione comporta che l’obbligo per il datore di lavoro, correlato all’esercizio della facolta’, nasce solo quando venga ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro. Non e’ necessario pero’ che la reintegrazione sia disposta con una sentenza;

la norma non richiede una specifica forma del provvedimento. Una reintegrazione disposta con provvedimento cautelare determina la nascita dell’obbligo, salvo il suo successivo venir meno in caso di esito negativo del giudizio nella successiva evoluzione, come, del resto, in caso di riforma della sentenza di merito di primo grado.

26. L’equiparazione, ai fini della applicazione dell’art. 18 St.

lav., comma 5 tra sentenza e ordinanza cautelare di contenuto reintegratorio e’ stata gia’ affermata, sebbene ad altri fini, da Cass., 28 gennaio 2003, n. 1254.

27. I primi due motivi di ricorso, pertanto, devono essere accolti.

La sentenza deve essere cassata nella parte in cui ha negato il diritto dello Z. alla indennita’ sostitutiva della reintegrazione prevista dall’art. 18 St. lav., comma 5 con rinvio alla Corte d’Appello di Messina per la decisione nel merito sul punto.

28. I motivi relativi al secondo recesso sono basati sulla pretesa violazione di “usi aziendali” e delle clausole del contratto collettivo nazionale.

29. La sussistenza di usi aziendali , che porrebbe a carico dell’azienda l’onere di ottenere autorizzazioni e permessi amministrativi necessari per l’espletamento dell’attivita’ di guardia giurata, e’ stata allegata dal lavoratore in maniera generica e non e’ stata provata. Si assume che la Corte avrebbe dovuto accertarla anche attraverso prove testimoniali, ma sul punto il ricorrente si limita ad affermare di aver chiesto prove per testi sia in primo che in secondo grado, violando il principio di autosufficienza.

30. Altrettanto generico e’ il richiamo al contratto collettivo nazionale del settore vigilanza “vigente all’epoca dei fatti”, di cui non viene specificata la data di stipulazione e di cui non e’ stato depositato il testo, come invece richiesto, a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. (cfr. Cass., Sez. un. 23 settembre 2010, n. 20074). I motivi sono pertanto inammissibili.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.

Rinvia alla Corte d’Appello di Messina per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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