Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1406 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI
ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLOSI SALVATORE
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore Dott. ST.Se., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato RICCI EMILIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso notificato;
– controricorrente –
e contro
UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), F.G.,
R.G., AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
e sul ricorso n. 14790/2006 proposto da:
UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. (gia’ UNIASS ASSICURAZIONI S.P.A.) in
persona del Presidente Avv. D.V., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio
dell’avvocato CIDDIO FPANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
NOTO OTTAVIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente –
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore Dott. St.Se., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato RICCI EMILIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso notificato;
– controricorrente –
e contro
S.G., F.G., R.G.;
– Intimati –
avverso la sentenza n. 451/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 1/4/2005, depositata il 12/04/2005,
R.G.N. 1084/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. di
entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di un sinistro stradale verificatosi a seguito dello scontro tra una autovettura ed un pullman, il F., trasportato nella vettura, subi’ danni alla persona e cito’ in giudizio per il risarcimento il R. (proprietario del pullman) e la Uniass Ass.ni (assicuratrice del pullman). Poi, sia il F., sia la Uniass chiamarono in giudizio il S. (conducente della vettura nella quale era trasportato il F.) e la SIAD (assicuratrice della vettura). Questi due eccepirono la prescrizione.
Per quanto ancora interessa, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha parzialmente riformato la prima decisione, dichiarando prescritte le azioni proposte dal F. e dalla Uniass contro la SIAD e riducendo l’importo risarcitorio gia’ liquidato in favore del F..
Propone ricorso per cassazione il S. attraverso un unico motivo. Rispondono con controricorso l’Aurora Ass.ni (gia’ SIAD) e la Unione Ass.ni (gia’ Uniass). Quest’ultima propone anche ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
I ricorsi vanno trattati insieme, posto che la Uniass si limita ad aderire alla doglianza del S. ed a trascriverla pedissequamente.
La sentenza ha dichiarato prescritte le azioni proposte dal F. e dalla Uniass contro la SIAD sulla base delle seguenti argomentazioni:
il fatto illecito attribuito al S. costituisce reato per il quale non e’ stata proposta querela, sicche’ non opera la piu’ lunga prescrizione prevista per il reato, bensi’ quella biennale stabilita dall’art. 2947 c.c., comma 2 con termine quest’ultimo ampiamente decorso tra la raccomandata (29 gennaio 1988) con la quale il F. mise cautelativamente in mora la SIAD ed il S. e la domanda giudiziaria contro questi proposta dallo stesso F. (4 febbraio 1992); prescrizione verificatasi anche rispetto alla domanda della Uniass contro il S. e la SIAD, posto che la Uniass, benche’ citata in causa con atto del 12 maggio 1989, chiamo’ in giudizio la SIAD solo con atto dell’8 febbraio 1992.
I ricorrenti censurano la declaratoria di prescrizione dell’azione proposta contro la SIAD, sostenendo che la raccomandata diretta dal F. a tutti i coobbligati in data 29 gennaio 1988 aveva avuto effetto interruttivo istantaneo nei confronti di tutti i coobbligati in solido e la notifica della citazione effettuata l’anno successivo nei confronti di alcuni di questi aveva avuto effetto interruttivo permanente nei confronti di tutti (artt. 1310 – 2945 c.c.), compresa la SIAD. Restando, dunque, irrilevante la circostanza che la chiamata in giudizio di quest’ultima fosse avvenuta oltre il biennio dalla citata raccomandata.
Occorre ribadire che la disciplina dell’art. 1310 c.c., comma 2, sull’estensibilita’ dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (Cass. 15 giugno 2001, n. 8136).
Nella specie, come s’e’ visto, premesso che il sinistro s’e’ verificato nell’(OMISSIS), e’ incontestato che il F., con la raccomandata del gennaio 1988 mise in mora tutti i responsabili del sinistro (a titolo cautelativo anche la SIAD ed il S., cfr. pag. 6 della sentenza). Nel maggio del 1989 egli cito’ in giudizio il R. (il proprietario del pullman investitore) e la UNIASS (compagnia assicuratrice di quest’ultimo).
Nel febbraio del 1992 il F. e la UNASS chiamano in giudizio il S. e la SIAD. Allora, in base al suddetto principio, l’interruzione della prescrizione verificatasi con la citazione del maggio 1989 ha avuto effetto interruttivo permanente (art. 2947 c.c., comma 2) nei confronti di tutti i condebitori solidali (art. 1310 c.c.). Occorre aggiungere che l’interesse del S. a porre la questione consiste nel fatto che la legge istituisce lui e la compagnia quali litisconsorti necessari e coobbligati solidali.
I ricorsi devono essere, pertanto, accolti e la sentenza deve essere cassata. Il giudice del rinvio si adeguera’ al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li accoglie. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche perche’ provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011