Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1409 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del proprio
legale rappresentante pro tenore Dott. D.P.L.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo
studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RODOLFI Marco, BISSI Aldo del Foro di Milano
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2407/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO
Sezione IV Civile, emessa il 14/06/2005 depositata il 17/10/2005,
r.g.n. 1954/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.
La Corte:
Fatto
RILEVA IN FATTO
con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla Toro Ass.ni contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda del G. il quale, con riferimento ad un infortunio verificatosi nel corso di una partita di calcio, chiedeva che fosse dichiarata l’operativita’ di una polizza infortuni e che fosse riconosciuto il suo diritto all’indennizzo assicurativo a carico della Toro;
il ricorso per cassazione della Toro e’ svolto in tre motivi; non si difende il G. nel giudizio di cassazione.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
il ricorso ripropone (sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione) le medesime questioni gia’ poste nei giudizi di merito: a) l’infortunato avrebbe originariamente promosso un’azione risarcitoria, solo successivamente e tardivamente trasformata in domanda d’accertamento del diritto all’indennizzo; b) l’infortunato avrebbe dolosamente omesso di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore (art. 1910 c.c., commi 1 e 2);
la prima e’ una questione interpretativa (che non e’ stata neppure posta sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici) alla quale la sentenza impugnata ha fornito una risposta logicamente e congruamente motivata;
la seconda (l’accertamento del dolo dell’assicurato) e’ una questione di fatto alla quale la sentenza ha fornito una risposta adeguata ai principi giurisprudenziali in materia, posto che il dolo richiesto dalla norma in discussione, al quale corrisponde l’esonero dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, presuppone la volonta’ dell’assicurato di realizzare un lucro con la percezione, mediante una pluralita’ di assicurazioni, di un’indennita’ complessiva superiore all’entita’ effettiva del danno subito (tra le piu’ recenti, cfr. Cass. n. 5102/06); volonta’ esclusa, nella fattispecie concreta, dalla citazione, da parte del G. di ambedue le societa’ assicuratrici;
il terzo motivo concerne il capo della sentenza che ha respinto il motivo d’appello concernente le spese del giudizio di primo grado e vi si sostiene che quelle spese avrebbero dovuto essere almeno compensate, in considerazione del fatto che risultava riconosciuto l’errore del G. nel formulare la propria domanda introduttiva; tale motivo e’ inammissibile, in quanto s’infrange contro il potere discrezionale del giudice del merito di procedere alla compensazione delle spese del giudizio;
il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011