Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23023 del 16/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 16/09/2019), n.23023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1304-2018 proposto da:
GRUPPO LEGNO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TITO LIVIO 59, presso lo
studio dell’avvocato SABRINA VACCARO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO ELIGI con procura speciale allegata al
ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del
curatore p.t.;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 813/2017 del TRIBUNALE di AVEZZANO,
depositato il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO
CAIAZZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Gruppo Legno s.r.l. richiese l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. della somma di Euro 89.897,62 in privilegio in quanto credito assistito da ipoteca giudiziale; il giudice delegato del Tribunale di Avezzano ammise al passivo la complessiva somma di Euro 84.604,16 in chirografo.
La Gruppo Legno s.r.l. propose opposizione allo stato passivo, avverso il decreto emesso dal giudice delegato, che fu rigettata con decreto emesso dal Tribunale in data 17.11.17, osservando che: il decreto ingiuntivo, su cui era fondata la domanda di ammissione al passivo, con il relativo riconoscimento della causa di prelazione, non era opponibile al fallimento in quanto non definitivo, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo; di conseguenza non erano ammissibili al passivo le somme richieste per le spese legali ed erano altresì da escludere gli effetti dell’iscrizione ipotecaria ottenuta dal creditore in base allo stesso decreto.
La Gruppo Legno s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con l’unico motivo è denunziata la violazione degli artt. 642 e 647 c.p.c., non avendo il Tribunale ritenuto opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., sebbene apposta successivamente alla dichiarazione di fallimento, retroagendo i suoi effetti alla data di perfezionamento della notificazione dello stesso decreto.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto per consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poichè solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento (Cass., n. 21583/18; n. 1774/18; n. 1650/14).
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della curatela fallimentare.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 3, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019