Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22893 del 13/09/2019
Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1735/2016 proposto da:
G.G.B., R.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 201, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO SGADARI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
DOBANK già UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del
quadro direttivo Dott.ssa F.P., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OSLAVIA, 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
NARDOCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO AMERINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 592/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. G.G.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese 5 giugno 2015 n. 592 con la quale venne rigettata la sua opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., comma 2, proposta nei confronti della società Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (che in seguito muterà la propria ragione sociale in doBankcinque S.p.A.).
2. Ha resistito con controricorso la doBank.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità del ricorso.
1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione, in quanto quest’ultimo è inammissibile per due indipendenti ragioni.
1.2. La prima ragione è la tardività.
La sentenza qui impugnata è stata infatti pubblicata l’8 giugno 2015, e non è stata notificata.
Poichè il giudizio è iniziato in primo grado nel 2013, la sentenza doveva essere impugnata al più tardi nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..
Tale termine è scaduto l’8 dicembre 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica in data 5 gennaio 2016.
Ovviamente, trattandosi di giudizio avente ad oggetto una opposizione esecutiva, ad esso era inapplicabile l’istituto della sospensione feriale dei termini.
1.2. Oltre che tardivo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perchè proposto contro una sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione, e come tale appellabile.
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna G.G.B. alla rifusione in favore di doBank s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.G.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019