Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1730 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., (OMISSIS), R.C.S. PERIODICI SpA,

(OMISSIS), in persona del suo procuratore avv. G.A.,

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GUELI

GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCELLO FRANCO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PZZA BENEDETTO

CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIVIERI MARIO, ALFA

GUIDO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

V.M., (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 2367/2007 proposto da:

V.M., (OMISSIS), considerato “ex lege” domiciliato

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMOROSO GIUSEPPE E SPALMA ALESSIO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIVIERI MARIO,

ALPA GUIDO giusta delega a margine del secondo controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1680/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 19/04/2006, depositata il

28/06/2006; R.G.N. 4197/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato TULLIA TORRESI per delega Avvocati e Prof. GIUSEPPE

CONTE E GUIDO ALPA;

udito l’avvocato ALESSIO PETRETTI per delega avv. GIUSEPPE AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 19 aprile – 28 giugno 2006 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale del 15 luglio – 7 ottobre 2002, che aveva condannato V.M., M. G., F.M. e la RCS Periodici spa (rispettivamente Presidente di Medcenter Container Terminal s.p.a., giornalista, direttore responsabile ed editore della rivista “Capital”) al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di B. C., dopo aver dichiarato il carattere diffamatorio dell’articolo dal titolo “La rivincita del sud – est, il nuovo Mezzogiorno” apparso sul n. 1 del gennaio 1998 sulla stessa rivista.

In tale articolo si faceva riferimento, tra l’altro, anche ad insinuazioni ed illazioni, a seguito della pubblicazione di una intervista rilasciata dal Presidente di Medcenter Container Terminal, societa’ che gestiva il porto di (OMISSIS), in ordine all’interessamento particolare, dimostrato dal Ministro B. nella attivazione del porto container di (OMISSIS) ed all’impiego di pubbliche risorse impiegate per la attuazione di tale progetto, sottolineando la non estraneita’ dello stesso B. ai gruppi economici interessati al progetto.

Il Tribunale aveva condannato tutti i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della somma complessiva di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), ritenendo il carattere intrinsecamente diffamatorio delle dichiarazioni rese dal V.. Lo stesso giudice escludeva, poi, la sussistenza della scriminante del diritto di critica e la legittimita’ della pubblicazione della intervista, in quanto stimolata dallo stesso giornalista e non rivestendo l’intervistato V. cariche pubbliche o di interesse pubblico, rilevando anche la incontinenza espositiva dell’articolo.

Avverso la decisione della Corte territoriale, che aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione RCS Periodici s.p.a., F.M. e M. G..

V.M. ha proposto ricorso incidentale. B.C. resiste con distinti controricorsi al ricorso principale ed a quello incidentale.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve disporsi, innanzi tutto, la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 21 Cost., degli artt. 51, 595 e 596 bis c.p., degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c., in ragione del disconoscimento pregiudiziale della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, in relazione alla posizione (intervista) della RCS periodici s.p.a. e del giornalista e direttore responsabile di Capital.

Secondo la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, sottolineano i ricorrenti principali, nel caso in cui un giornale si limiti a riportare fedelmente – senza commenti o spunti di adesione al testo stesso – il pensiero di terzi, pur oggettivamente diffamatorio – il giornale esercita legittimamente il diritto di cronaca. Con la ulteriore conseguenza che, in tale ipotesi, deve escludersi una responsabilita’ per danni dell’editore e del giornalista come conseguenza del contenuto diffamatorio dell’articolo: cio’ sempre che, naturalmente, l’intervento del terzo sia da considerare di pubblico interesse.

In ogni caso, ai fini della configurabilita’ dell’esimente del diritto di cronaca, non occorre che l’intervistato sia un “leader” o comunque una persona che goda di grande notorieta’, essendo sufficiente che le dichiarazioni possano assumere un indubbio interesse sociale ad essere divulgate. E non poteva negarsi l’interesse pubblico del tema, anche in considerazione del fatto che il Prof. V. e’ uno dei massimi esperti nel settore degli scali marittimi internazionali.

I giudici di appello non avevano tenuto conto di tale indirizzo giurisprudenziale, esaminando il caso sottoposto al loro esame solo sotto il profilo della verita’ delle dichiarazioni rese dall’intervistato.

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale aveva finito per assimilare completamente la figura e la posizione del giornalista a quella dell’intervistato.

Il motivo si conclude con il seguente quesito “se costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, su un organo di stampa, di una intervista, che attenga a materia di pubblico interesse e sia stata resa da un personaggio noto o pubblico, quando le dichiarazioni pubblicate corrispondano effettivamente alle parole dette dall’intervistato, nonostante queste possano essere lesive dei diritti della personalita’ di soggetti cui le dichiarazioni si riferiscono”.

Con il secondo motivo i ricorrenti principale deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa un fatto successivo e decisivo per il giudizio, rilevando che la decisione impugnata aveva del tutto omesso di esaminare la controversia sotto il profilo delle circostanze di causa relative alla sussistenza dell’esimente della intervista pubblicata, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In particolare, i giudici di appello non avevano esaminato un fatto centrale, rappresentato dalla dimensione pubblica della denuncia fatta dal prof. V. circa la disparita’ di trattamento tra il porto di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), sul ruolo pubblico rivestito dal Prof. V. nella gestione di quest’ultimo porto e sui numerosi incarichi dello stesso (docente universitario, presidente delle Ferrovie Nord, consulente autorevole di amministrazioni pubbliche e societa’ private).

I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente al ricorso incidentale proposto dal V..

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, nell’intervista resa dal prof. V..

Il diritto di critica nei confronti di un uomo pubblico (nella specie: un Ministro della Repubblica) gode di margini piu’ ampi rispetto a quelli della critica rivolta verso i soggetti privati.

In pratica, l’uomo pubblico puo’ essere criticato piu’ duramente del soggetto privato, proprio perche’ egli ricopre un ruolo importante nella economia nazionale.

La Corte territoriale non aveva tenuto conto di tale fondamentale principio, piu’ volte affermato anche da questa stessa Corte.

Le espressioni utilizzate, con la accusa rivolta al Ministro di essersi impegnato “per l’attuazione del progetto (OMISSIS)” a causa di “interessi di B. o di gruppi a lui vicini”, non avevano alcuna valenza offensiva ed anzi costituivano esercizio del diritto di critica politica, esercitata da un noto economista (allora presidente della societa’ che aveva in concessione il porto di (OMISSIS)).

La critica politica – rileva il ricorrente incidentale – non deve necessariamente essere obiettiva, come invece e’ richiesto per il diritto di cronaca.

Il diritto di critica politica e’ vincolato a parametri meno rigidi ed il suo esercizio e’ legittimo anche in presenza di toni piu’ aspri ed incisivi, rispetto a quelli utilizzati nei rapporti privati, non solo quando siano pronunciate da un rappresentante politico, ma ogniqualvolta i commenti siano rivolti ad un soggetto che ricopra una carica politica o istituzionale.

Con riferimento al caso di specie, era da rilevare che i fatti affermati dal prof. V. erano veri, come risultava dalla documentazione prodotta, che aveva dato conto dell’ingente finanziamento pubblico erogato alla concessionario del porto di (OMISSIS).

Riferendo della conoscenza – da parte del Ministro – del gruppo di armatori genovesi, il V. non aveva inteso adombrare che il B. avesse illecitamente favorito i suoi amici. Egli aveva invece espresso un giudizio amaro su quegli avvenimenti, che, a suo parere -avevano provocato una grave distorsione del mercato.

In pratica, il V. aveva esercitato nei confronti dell’on. B., all’epoca titolare del dicastero della navigazione e dei trasporti, una critica esclusivamente politica. Il prof. V. aveva reso testimonianza della propria esperienza di imprenditore che aveva contribuito allo sviluppo dell’area di (OMISSIS) ed aveva individuato nel Ministro B. l’espressione di quella classe politica che aveva di fatto impedito – con gli aiuti di stato – che la imprenditoria meridionale potesse crescere in maniera efficiente e competitiva.

Il quesito di diritto sottoposto all’esame di questa Corte e’ del seguente, testuale tenore:

“Dica la suprema Corte se costituisca esercizio legittimo del diritto di critica politica esprimere, nel corso di una intervista pubblicata su un organo di stampa, valutazioni fortemente critiche e giudizi aspri su fatti veri, relativi a materia di pubblico interesse, posti in essere da un uomo politico che ricopra un incarico ministeriale e se, nel valutare la portata offensiva di una frase e l’eventuale scriminante, a norma dell’art. 51 c.p., il giudice non debba tener conto anche della situazione complessiva e della occasione che ha determinato la reazione critica dell’intervistato”.

Osserva il Collegio:

i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, da esaminare come si e’ detto congiuntamente, sono inammissibili ancor prima che privi di fondamento.

Nell’azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e l’esclusione dell’esimente del diritto di cronaca o di critica, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimita’ se sorretti da motivazione congrua ed esente da vizi logico – giuridici (Cass. 8 agosto 2007 n. 17395).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato il contenuto diffamatorio di intervista ed articolo, condannando il prof. V., il giornalista, il direttore responsabile e la societa’ RCS periodici al risarcimento dei danni.

I giudici di appello, confermando la decisione resa dal primo giudice, hanno preliminarmente osservato che le affermazioni contenute nell’articolo,prese singolarmente e nel loro complesse avevano una indubbia natura diffamatoria, esprimendo il sospetto di illeciti favoritismi a favore dello sviluppo del porto di (OMISSIS), attuati dal Ministro B., con destinazione di danaro pubblico finalizzato a tale progetto, per motivi diversi dall’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.

Ai fini della scriminante, la verita’ dei fatti non riguardava dunque – sottolinea la Corte milanese l’esistenza di rapporti di amicizia del Ministro con soggetti interessati allo sviluppo del porto di (OMISSIS), ma “l’eventuale dedotto abuso delle funzioni di Ministro per favorire amici nello sviluppo del porto di (OMISSIS), affermazione rimasta priva di alcun riscontro probatorio”.

Ad avviso dei ricorrenti principali, dovrebbe invece essere riaffermato anche in questo caso il principio secondo il quale il giornalista che si limiti a riportare i contenuti di una intervista non puo’ mai essere ritenuto responsabile di diffamazione.

Questa censura non coglie nel segno, poiche’ i giudici di appello – oltre ad affermare un obbligo del giornalista di controllare in ogni caso i contenuti di una intervista, particolarmente quando le dichiarazioni riportate siano gravemente pregiudizievoli della reputazione di un uomo politico – hanno sottolineato che nel caso di specie il giornalista non si era limitato riportare integralmente, e senza alcuna verifica della veridicita’ delle notizie fornite – il contenuto della intervista, ma vi aveva aggiunto, di suo, un commento ad integrazione della intervista, senza rispettare una posizione di terzieta’, con eventuali indicazioni di opinioni difformi o contrarie, utili per dare una informazione completa.

La Corte territoriale ha osservato sul punto che la sussistenza dei requisiti dell’interesse sociale e della continenza – indiscutibilmente presenti nell’articolo in questione – non erano idonei a sanare la mancanza del requisito della “verita’” dei fatti affermati, in quanto il diritto di cronaca giornalistica e di critica politica trovano, pur sempre, un limite invalicabile nella verita’ obiettiva dei fatti riferiti (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20137).

L’intervista, hanno ancora sottolineato i giudici di appello, non puo’ costituire un veicolo attraverso il quale possono essere impunemente diffuse notizie denigratorie nei confronti di terzi, tanto piu’ se ricoprono cariche pubbliche.

Nel caso in cui le affermazioni dell’intervistato non siano veritiere, il giornalista che le abbia riportate nel corso dell’articolo non puo’ essere ritenuto esente da responsabilita’, qualora non le abbia sottoposte ad una – sia pure sommaria – valutazione di attendibilita’, con la ordinaria diligenza che e’ richiesta ad un giornalista serio e coscienzioso (Cass. 16 maggio 2007 n. 11259).

In linea generale, ha precisato la Corte territoriale, occorre poi distinguere tra l’intervista che riporti fatti e notizie vere, in relazione alle quali va valutata l’esimente del diritto di cronaca, da quella falsa in relazione alla quale non opera tale esimente. Ed ancora, occorre valutare diversamente la posizione del giornalista – istigatore da quella del giornalista-osservatore neutrale (ipotesi, quest’ultima, verificatasi con riferimento all’articolo in esame).

Nel caso di specie, tra l’altro, al contenuto della intervista si aggiungeva il commento del giornalista, il quale aveva trascurato di informare correttamente il lettore sulla veridicita’ di tali notizie, cosi’ fornendo una informazione parziale, incompleta e non veritiera.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte milanese ha concluso ribadendo la “responsabilita’ del giornalista che ha pubblicato l’intervista con le dichiarazioni del V., ritenute diffamatorie e quindi lesive della reputazione del B., rivelatesi prive di fondamento nella loro valenza complessiva diffamatoria, senza operare le necessarie, possibili ed opportune verifiche di quanto riportato nell’articolo, anche a commento ed integrazione dell’intervista”.

Tra l’altro, hanno sottolineato i giudici di appello, risultava evidente l’interesse del V. a difendere il porto di (OMISSIS) e la sua presumibile acrimonia nei confronti dell’eventuale sviluppo futuro del porto di (OMISSIS), quale concorrente del primo.

Tutte queste circostanze costituivano un concreto elemento di sospetto sulla attendibilita’ delle dichiarazioni rese dal V. e non autorizzavano, conseguentemente, il giornalista a pubblicare tutto quanto riferitogli senza neppure porsi il problema della verita’ delle dichiarazioni.

In concreto, doveva imputarsi al giornalista di non avere accertato la verita’ delle dichiarazioni riportate, in relazione alle quali egli aveva l’obbligo di effettuare una sommaria valutazione di attendibilita’, in base alle possibili ricerche e fonti alternative di conoscenza che erano esistenti e conoscibili con la ordinaria diligenza, che e’ richiesta ad un giornalista serio e coscienzioso.

Non risultava neppure rispettata dall’autore dell’articolo una posizione di terzieta’, con eventuali indicazioni di opinioni difformi o contrarie per una informazione completa.

In tal modo i giudici di appello hanno dimostrato di conoscere e di applicare i principi piu’ volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte, anche in sede penale: “L’esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, oltre il rispetto del limite della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verita’ putativa, cioe’ solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza della effettiva sussistenza dei fatti denunciati” (Cass. Sez. 5, pen. 11 agosto – 26 ottobre 1998).

Quanto al diritto di critica, richiamato dal ricorrente incidentale, ed alla scriminante di cui all’art. 51 c.p., occorre anche in questa sede ribadire che lo stesso puo’ essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purche’ siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. (Cass. 16 maggio 2008 n. 12420, 6 agosto 2007 n. 17172, 20 ottobre 2006 n. 22527) .

Anche in questa prospettiva, la Corte territoriale ha osservato che il diritto di critica politica trova – al pari di quello di cronaca giornalistica – un limite invalicabile nella verita’ obiettiva dei fatti riferiti ed ha rilevato, con accertamento incensurabile in questa sede, perche’ congruamente motivato che, nel caso di specie, tale limite era stato ampiamente superato.

Non puo’ invece essere invocata, quale esimente, la verita’ solamente soggettiva della intervista, che non trovi giustificazione in un valido motivo che possa escludere la negligenza o l’errore inescusabile nel non vagliare la fonte informativa.

Nessuna prova, ha accertato la Corte territoriale, il giornalista aveva fornito in ordine al doveroso controllo della notizia oggetto della intervista, poi rivelatasi falsa.

Ne’ era stata fornita dimostrazione della impossibilita’ di effettuare i controlli in ordine alla verita’ dei fatti attribuiti al B..

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Con la condanna dei ricorrenti principali (in solido tra di loro) e del ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali, indicate in misura eguale per ciascuna delle parti nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna i ricorrenti principali in solido a pagare a B. C. la somma di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente incidentale V.M. al pagamento delle stesse somme e per gli stessi titoli in favore del B..

Compensa integralmente le spese del giudizio tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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