Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1667 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Società cooperativa a responsabilità limitata San Gennaro,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà 20, presso

lo studio dell’avvocato Francesco Caroleo, rappresentata e difesa

dall’avv.to ORLANDO Antonio, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimata –

avverso la decisione n. 89/15/06 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 12 giugno 2006, depositata il 5 luglio

2006, R.G. 2400/04;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della cooperativa contribuente dell’avviso di mora per iscrizione a ruolo relativa all’imposta IVA per l’anno 1982. La ricorrente eccepiva la mancata notifica del previo avviso di rettifica della dichiarazione;

2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio rilevando l’avvenuta produzione in giudizio dell’avviso di rettifica notificato;

3. Ricorre per cassazione la società contribuente con tre motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 132 c.p.c., in combinato disposto con il D.L. n. 546 del 1992, art. 36, b) falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, c) nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso;

Ritiene che:

1. il terzo motivo di ricorso è fondato nella sua prima parte in quanto la motivazione non esamina affatto l’eccezione di parte appellata relativa al passaggio in giudicato della sentenza della C.T.R. Campania n. 118/17/03 che avrebbe annullato la cartella di pagamento emessa prima della notifica dell’avviso di mora. I primi due motivi di ricorso e la ulteriore parte del terzo motivo sono infondati perchè non sussistono i vizi motivazionali ed espositivi indicati dalla ricorrente e perchè la notifica andava eseguita D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il terzo motivo di ricorso, per quanto detto in precedenza, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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