Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2692 del 09/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2692 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Grimaldi Pasquale nato a Napoli il 17/3/1978
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione del riesame in data
3/5/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31/1/2013 il Tribunale di Napoli prima sezione penale,
all’esito della sentenza di condanna emessa, tra gli altri, nei confronti di
Grimaldi Pasquale, disponeva, su richiesta del RM., l’aggravamento della
misura cautelare applicata nei confronti del suddetto Grimaldi Pasquale con
la custodia in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 74
d.p.r. n. 309 del 1990 e 10, 12 e 14 n. 497 del 1974 e 7 legge n. 203 del
1991.
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Data Udienza: 09/01/2014
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello Grimaldi Pasquale; il
Tribunale di Napoli sezione del riesame rigettava l’appello, confermando
l’ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione Grimaldi Pasquale omettendo di presentare i
motivi.
3. Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’alt 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La
mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod.
proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648). Nel caso di specie i motivi sono completamente mancanti.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 9 gennaio 2013
Il Consiglier
Dott. Robert1rvUi
nsore
d Creili Palombi di Montrone
Il P
Dott.
CONSIDERATO IN DIRITTO