Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1432 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
EDIL MICCINILLI s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, piazzale
Clodio 12, presso lo studio dell’avvocato Mazzetta antoniosentata e
difesa dall’avv.to Oropallo Domenico, per procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 280/39/06 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, emessa il 29 giugno
2006, depositata il 18 luglio 2006, R.G. 5994/02;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Abritti Pietro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 20 luglio 2010 e’ stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta :
Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione per revocazione, proposta da parte della societa’ contribuente Edil Miccinilli s.a.s., avverso la sentenza pronunciata dalla C.T.R. del Lazio a seguito del rinvenimento di documenti decisivi attestanti il diritto della contribuente all’applicazione dell’aliquota agevolata IVA in relazione alla riferibilita’ delle fatture pagate per la realizzazione di fabbricati appartenenti alle categorie di cui alla L. n. 408 del 1949, art. 13;
2. La C.T.R. ha accolto il ricorso ritenendo dimostrato il rinvenimento della documentazione in questione dopo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale la stessa C.T.R. aveva affermato l’inesistenza dei presupposti per l’assoggettamento all’aliquota agevolata;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3;
Ritiene che:
1. il ricorso sia palesemente fondato essendo la motivazione della C.T.R. assolutamente apodittica sul punto dell’incolpevole indisponibilita’, durante il giudizio ordinario, della documentazione acquisita da parte della societa’ contribuente e prodotta con il ricorso per revocazione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicche’ il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione alla C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011