Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1221 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17965-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FOGGIA SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Governativo pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5/G presso lo
studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
FOGGIA, depositata il 17/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato LEONARDI SERGIO, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La causa ha per oggetto i dinieghi di rimborsi IRPEG ed ILOR chiesti dal Consorzio Agrario Provinciale di Foggia in liquidazione per gli anni dal 1988 al 1994 e derivanti dal supero degli importi delle imposte trattenute d’acconto operate dagli istituti di credito rispetto all’ammontare delle imposte dovute. La C.T.P. di Foggia ha escluso per intervenuta decadenza il diritto al rimborso per gli anni 1991, 1993 (in parte) e 1994, e lo ha ritenuto sussistente per gli altri anni.
La C.T.R. della Puglia, premessa la natura di soggetto non esente del Consorzio in quanto società cooperativa, rilevato che i crediti di imposta erano stati evidenziati nelle dichiarazioni dei redditi, che non era necessaria nuova domanda di rimborso e conseguentemente non vi era decadenza, ma eventualmente solo prescrizione della quale non era decorso il relativo termine.
Con l’unico motivo del ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate denunzia il vizio di ultrapetizione e la violazione del giudicato perchè la questione della non necessità della domanda di rimborso non era stata proposta con l’appello. Si è costituito con tempestivo controricorso il Consorzio ed ha anche depositato memoria.
Il motivo è inammissibile per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258/2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sìa accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 7000, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011