Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1225 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23785-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROLEUM Italia SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE GIORDANO 36

presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI LEOPOLDO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROSSI MAURIZIO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 14/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ROSSI MAURIZIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14.6.2005, la Commissione Tributaria Regionale di Genova, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione della Commissione Tributaria di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’Ilor, versata per l’anno 1986.

Avverso tale sentenza, che riteneva le stazioni di servizio esenti dall’imposta, in quanto beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, cui resiste, con controricorso, la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 40 e D.P.R. n. 599 del 1973, artt. 4 e 6, nonchè motivazione erronea e insufficiente circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, critica la sentenza impugnata sostenendo che gli impianti di distribuzione dei carburanti della Società intimata, in quanto non utilizzati direttamente dalla stessa e neppure nella sua disponibilità, non hanno natura “strumentale” allo svolgimento dell’attività d’impresa della Società.

La ricorrente rileva, inoltre, che il nuovo testo introdotto dal (TUIR) D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, secondo cui sono strumentali, anche se dati in locazione o in comodato, gli immobili che, per le loro caratteristiche, sono insuscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, non è applicabile nella specie, in difetto del presupposto della retroattività, dato dalla conformità delle dichiarazioni presentate alle nuove disposizioni.

Il motivo è fondato.

Premesso che l’oggetto della controversia attiene alla domanda di rimborso dell’i.l.o.r., versata dalla Società intimata per il periodo d’imposta 1986, relativa ad impianti di distribuzione dei carburanti concessi in comodato dalla stessa, va osservato che, secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 2582/1990; n. 11457/2002; ord. n. 903/2006), che appieno si condivide, l’assoggettamento dei redditi fondiari all’imposta locale sui redditi, secondo la previsione del D.P.R. n. 599 del 1973, art. 6, trova deroga, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo (il quale richiama il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 40), con esclusivo riguardo agli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere impiegati direttamente dal contribuente nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, sì da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale, nel quale sono inseriti.

La conclusione cui è pervenuto il giudice del merito, secondo cui la natura strumentale delle stazioni di servizio del carburante sarebbe insita nel legame che si forma tra la Società petrolifera ed il gestore, comodatario della stazione stessa, non è conforme a tale principio, dato che non tiene conto della diversità della struttura aziendale del concedente rispetto a quella del gestore, che ha la disponibilità dei beni, e dunque, del fatto che la Società non ha la diretta gestione dei beni stessi.

Correttamente, inoltre, la ricorrente deduce che la ricordata innovazione introdotta al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, comma 2, non giova alla contribuente in quanto il D.P.R. n. 41 del 1988, art. 36 condiziona l’applicazione retroattiva delle nuove disposizione, ante 1.1.1988 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 917 del 1986), al fatto che “le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi”; condizione nella specie, pacificamente insussistente, avendo la Società proposto l’istanza di rimborso – il cui silenzio-rifiuto è stato impugnato nel presente giudizio – proprio sul presupposto della conformità della dichiarazione al pregresso regime e del conseguente pagamento. Nè può valere a rendere “conforme” al nuovo regime fiscale la rettifica della dichiarazione – avvenuta sotto forma dell’istanza di rimborso – presentata dalla Società, in quanto formulata, secondo quanto concordemente riportato da entrambe le parti, in data 13.5.1988, dopo l’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 42 del 1988, quando, cioè, la conformità della dichiarazione alle norme pregresse (con conseguente applicabilità di queste ultime) si era definitivamente consolidata (vedi, per ipotesi speculari, Cass. n. 8725/2003, 14449/2000).

Il ricorso va accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso della contribuente.

La Corte ravvisa giusti motivi per compensare interamente, tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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