Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1511 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 18/02/2010, dep. 21/01/2011), n.1511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
J.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,
presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FAGGIANO MARIA ROSARIA, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LECCE, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso il decreto N. 397/08 R.V.G. del TRIBUNALE di LECCE del
14/04/08, depositato il 03/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che J.G.R. ricorre avverso il decreto con il quale il tribunale di Lecce, in data 3 maggio 2008 ha rigettato l’opposizione proposta nei confronti del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce il 9 novembre 2007 deducendo che, affermando che in atti non erano rinvenibili il passaporto e il visto d’ingresso, il tribunale non avrebbe correttamente valutato i documenti predetti che in realta’ erano stati ritualmente depositati, come risultava dall’indice sottoscritto dal cancelliere;
che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
che l’amministrazione intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso e’ inammissibile sia se lo si interpreta come censura di errata valutazione dei documenti, in quanto non e’ stato trascritto nel ricorso il contenuto dei documenti stessi, sia se lo si interpreta come deduzione di un errata percezione della realta’ documentale, trattandosi di censura deducibile con la revocazione e non con il ricorso per cassazione;
che non si deve provvedere sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011