Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1328 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato , in ROMA,

VIA FORTIFIOCCA 9, presso lo studio dell’avvocato ELENA LEMBO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAPA VANESSA, RICCI TOMMASO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO del

14.5.09, depositata il 26/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 luglio 2009, con la quale il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta il 6 luglio 2007 dal Ministero contro il pignoramento di crediti presso terzi eseguito nei suoi confronti da P.V., dopo avere considerato correttamente invocato dall’opponente il rimedio dell’art. 615 c.p.c., sotto il profilo che l’opposizione doveva considerarsi inerente pignorabilita’ di crediti, l’ha rigettata per le seguenti ragioni: a) infondatezza della deduzione originaria di impignorabilita, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 delle somme oggetto della procedura esecutiva pignorate presso la Banca d’Italia, in qualita’ di tesoriere dello Stato – per non essere invocabile la norma, in quanto riferita solo all’ipotesi in cui il debitore sia un pubblico dipendente, e non lo Stato o altro ente pubblico; b) tardivita’, per essere stata prospettata dal Ministero soltanto nella conclusionale, della deduzione di impignorabilita’ delle somme ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348; c) insussistenza della rilevabilita’ d’ufficio della impignorabilita’, ai sensi della norma sub b), asserita dal Ministero, perche’ la stessa si riferisce alla procedura svolta dinanzi al giudice dell’esecuzione.

1.1. – Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.

2.- Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui alla L. n. 69 del 2009 – per essere il provvedimento impugnato stato depositato il 16.7.2009 – e si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo attuale.

3. – Il ricorso prospetta due motivi.

4. – Con il primo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 e ci si duole che la deduzione di applicabilita’ dell’art. 1, comma 1348 sia stata ritenuta tardiva perche’ svolta in conclusionale, senza considerare che essa non costituiva un nuovo motivo di opposizione, bensi’ soltanto la deduzione con nuovi profili di un motivo gia’ ritualmente proposto, cioe’ quello fondato sulla invocazione del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1. In particolare, nel quesito di diritto – peraltro non necessario in relazione alla legge ratione temporis applicabile nella specie – che conclude l’illustrazione del motivo si chiede alla Corte di chiarire se l’eccezione di impignorabilita’ … che venga formulata, in sede di comparsa conclusionale, facendo richiamo a una regolamentazione normativa ulteriore rispetto a quella gia’ posta a base del motivo di opposizione, configuri sviluppo argomentativo del motivo di impignorabilita’ dell’intrapresa procedura esecutiva presso terzi e non motivo nuovo.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c. della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007), del D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 convertito in L. 22 luglio 1994, n. 460, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter convertito in L. 13 novembre 2008, n. 181 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma rectius: n. 3. Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la rilevabilita’ d’ufficio dell’impignorabilita’ disposta dalla L. n. 296, art. 1, comma 1348, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre essa si sarebbe ritenere dovuta possibile in base al D.L. n. 313 del 1994, art. 1, comma 2 convertito con modificazioni, nella L. n. 460 del 1994 ed in base all’art. 1, comma 3, del d.l. citato, in relazione al D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008.

4.1. – Il primo motivo comporta l’esame della questione della introducibilita’, con la comparsa conclusionale, da parte del Ministero della questione della incidenza sulla pignorabilita’ delle somme oggetto dell’esecuzione opposta della norma di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto in tale legge – dopo il comma 294 – dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348.

4.2. – La decisione del Tribunale di escludere detta introducibilita’ appare corretta sotto il profilo processuale e, peraltro, se anche non lo fosse stato, l’ipotetico accoglimento della censura prospettata dal Ministero in questa sede sarebbe stata inidonea a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, perche’ l’error in procedendo – sempre ipoteticamente commesso dal Tribunale – non si sarebbe potuto considerare decisivo e, quindi, avrebbe lasciato intatto il dispositivo della sentenza impugnata. Queste le ragioni.

Il citato comma 294-bis ebbe ad introdurre una norma del seguente tenore: non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita’ giudiziaria o penitenziaria, nonche’ gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

La prospettazione del Ministero e’ che tale sopravvenienza normativa sarebbe stata applicabile e rilevante in relazione al processo esecutivo oggetto dell’opposizione all’esecuzione decisa dalla sentenza impugnata, che essa sarebbe stata invocabile nel giudizio di opposizione dopo la sua introduzione e che avrebbe potuto esserlo nella conclusionale.

Ora, pur ipotizzando, per un momento, che il primo postulato sia valido, cioe’ considerando la norma idonea ad incidere sul processo esecutivo in corso fra le parti quanto alla individuazione della pignorabilita’ dei crediti aggrediti con l’esecuzione, nel caso di specie assume rilievo un dato cronologico: cioe’ che essa era gia’ in vigore al momento della proposizione dell’opposizione e, pertanto, bene avrebbe potuto e dovuto essere dedotta con la stessa opposizione, quale fatto costitutivo dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione sui crediti pignorati e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l’opposizione.

Al riguardo, va rilevato che l’azione sottesa all’opposizione all’esecuzione sotto il profilo della non assoggettabilita’ ad essa del bene con questa aggredito, nella quale l’opponente – come in generale nell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – riveste la qualita’ di attore. Si connota, infatti, come diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.

Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l’opposizione, che, proprio perche’ individuato dalle ragioni dedotte – in quanto, naturalmente, deducibili – dall’opponente ha natura eterodeterminata. Ne deriva che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l’opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e, poiche’ la domanda giudiziale deve essere formulata con l’atto introduttivo del giudizio e’ di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione l’allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall’introduzione dell’opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una mutatio libelli, come tale non consentita dall’art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova. Se, dunque, l’effetto della previsione della norma di cui si discorre fosse stato – come vorrebbe il Ministero – di determinare l’impossibilita’ di procedere dell’esecuzione in corso, in quanto insorta per effetto del pignoramento – cioe’ una sorta di impignorabilita’ sopravvenuta dei crediti pignorati – tale effetto avrebbe dovuto essere invocato fin dalla proposizione dell’opposizione, e non solo non avrebbe potuto essere invocato nel corso del giudizio di opposizione, naturalmente fino alla fissazione del thema decidendum nell’udienza ai sensi dell’art. 183 della fase a cognizione piena (succeduta a quella sommaria del procedimento di opposizione, nella quale si provvide sulla sospensione dell’esecuzione) ma, a maggior ragione, non era invocabile nella comparsa conclusionale: non solo perche’ la conclusionale non avrebbe potuto essere utilizzata nemmeno per una emendatio libelli, ma anche ed a monte perche’ la sua prospettazione in essa si e’ risolta in una inammissibile mutatio libelli.

Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non puo’ mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, ne’ il giudice puo’ accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorche’ si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 3477 del 2003).

Diversa sarebbe stata la conclusione ove la sopravvenienza normativa di cui al citato comma 294-bis si fosse verificata nel corso del giudizio di opposizione ed anche dopo la precisazione delle conclusioni: in quel caso sarebbe stato possibile per il Ministero farla valere, poiche’ la mutatio della domanda sottesa all’opposizione sarebbe stata giustificata dall’impossibilita’ di dedurla prima. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto tardiva l’invocazione dell’indicata norma.

4.3. D’altro canto, l’ipotetico rilievo sul processo esecutivo della norma di cui si discorre non sarebbe stato possibile d’ufficio da pare del giudice dell’opposizione, giacche’ si sarebbe risolto in una mutatio della domanda e, quindi, nell’introduzione d’ufficio di un nuovo fatto costitutivo ed individuatore della domanda, vietata al giudice dall’art. 99 c.p.c.4.4. – A ben vedere, peraltro, se anche l’invocazione del comma 294 bis fosse avvenuta con l’atto di opposizione all’esecuzione, sarebbe stata del tutto inutile a svolgere la funzione di fatto giustificativo dell’inesistenza del diritto di assoggettare all’esecuzione i crediti pignorati.

Il comma 294-bis, infatti, appare del tutto inidoneo a incidere sui processi esecutivi pendenti e, quindi, su quello oggetto dell’opposizione, quanto alla pignorabilita’ dei crediti cui si riferisce, in quanto l’oggetto di disciplina che assume – nonostante qualche ambiguita’ che puo’ suggerire la formula con cui e’ espresso – non comprende, come suo oggetto di disciplina, i processi di esecuzione gia’ iniziati, cioe’ non riguarda i pignoramenti che al momento della sua entrata in vigore fossero gia’ stati eseguiti, ma concerne esclusivamente l’esercizio di pretese esecutive non ancora sfociate in un pignoramento, id est esecuzioni future. Invero, detto oggetto di disciplina e’ espresso dalla proposizione non sono soggetti ad esecuzione forzata, la quale evoca l’idea della soggezione all’esecuzione forzata come qualita’ di determinati beni e, quindi, una potenzialita’ statica, che come tale evoca l’essere i “fondi” contemplati dalla norma assoggettabili all’esecuzione forzata, considerata nel suo momento iniziale e, quindi, nel pignoramento.

Il significato della proposizione normativa si coglie, in sostanza, nel senso di una imposizione a chi ha una pretesa esecutiva vero il Ministero della Giustizia di non esercitarla assoggettandovi i fondi de quibus. E poiche’ l’assoggettamento ad esecuzione forzata di determinati fondi, cioe’ somme di danaro disponibili da parte del debitore presso terzi, si risolve nel pignoramento, l’esegesi della proposizione e’ nel senso che : non sono pignorabili i fondi.

Poiche’ della norma non e’ prevista un’applicazione retroattiva, cioe’ a pignoramenti gia’ eseguiti, il divieto di cui si tratta non puo’ che riguardare pretese esecutive esercitate successivamente all’entrata in vigore della norma. Il non sono soggetti ad esecuzione forzata, in definitiva, non puo’ che riguardare l’esecuzione forzata nel suo momento iniziale.

Se il legislatore, invece, avesse voluto prevedere la non soggezione all’esecuzione forzata anche nel senso del venir meno, sotto il profilo della pignorabilita’ dei beni gia’ pignorati, della possibilita’ giuridica dell’ulteriore corso dei processi esecutivi in corso sui fondi in questione, avrebbe potuto e dovuto parlare chiaro e, quindi, disporre l’estinzione dei pignoramenti e delle esecuzioni pendenti. L’esegesi letterale prospettata, oltre ad essere imposta dal tenore della norma, sarebbe – ove fosse necessario supportarla con un’esegesi teleologica – confermata anche dall’interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che tendenzialmente l’intervento del legislatore su pretese esecutive gia’ concretatesi e, quindi, gia’ sfociate in pignoramenti eseguiti, incidendo sull’esercizio dell’azione esecutiva gia’ in essere, appare tendenzialmente idonea a determinare un sacrificio del diritto di azione che deve essere motivato da evidenti e giustificate ragioni e che, dunque, sottosta’ ad una valutazione di notevole rigore.

Ne consegue che, se il legislatore usa formulazioni che si prestano a scongiurare tale sacrificio e ad una lettura che riferisca la norma che sancisce una preclusione della possibilita’ dell’esecuzione forzata di indirizzarsi su determini beni (come un’impignorabilita’) soltanto all’esercizio futuro con l’atto iniziale dell’esecuzione della pretesa esecutiva, detta lettura dev’essere senz’altro privilegiata.

Il primo motivo, dunque, appare infondato.

4.5. – Anche il secondo motivo non e’ fondato.

E’ necessario riportare le fonti invocate con esso dal ricorrente.

In primo luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto la rubrica “Pignoramenti sulle contabilita’ speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza”, recita quanto segue:

“1. I fondi di contabilita’ speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche’ le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque destinati a servizi e finalita’ di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche’ al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo 5^ del titolo 6^ del libro 1^ del codice civile, nonche’ dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita’ speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio, secondo le disposizioni del libro 3^ – titolo 2^ – capo 2^ c.p.c., con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e’ tenuto a vincolare l’ammontare, sempreche’ esistano sulla contabilita’ speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia’ emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita’ rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne’ sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilita’ speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalita’ stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.”.

In secondo luogo va richiamato il D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008, il quale, sotto la rubrica Pignoramenti sulla contabilita’ ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia recita quanto segue: 1. il D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita’ giudiziaria o penitenziaria, nonche’ agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.”. Ora, deve considerarsi che l’art. 1 ter e’ stato introdotto con la legge di conversione che e’ stata pubblicata nella Gazz. Uff. del 15 novembre 2008, n. 268 e, quindi, e’ entrato in vigore in un momento nel quale parte ricorrente non avrebbe potuto far valere il suo intervento, provvedendo alla mutatio della domanda implicata dalla sua introduzione nel processo di opposizione come nuovo motivo attestante, sostanzialmente, un’impignorabilita’ sopravvenuta delle somme pignorate: infatti, la causa venne rimessa in decisione all’udienza del 25 settembre 2008.

In tale situazione, si dovrebbe considerare ammissibile che la deduzione della sopravvenienza avvenga in questa sede, come in effetti e’ avvenuta. Cio’, se fosse vero che la sopravvenienza de qua fosse effettivamente tale, cioe’ avesse introdotto elementi di novita’ normativa rispetto alla situazione precedente. Il fatto e’ che non di sopravvenienza in questo senso si e’ trattato, atteso che la previsione di applicabilita’ del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 disposta nella sua interezza dall’art. 1 ter ha determinato la mera reiterazione per nuovo regolamento della materia del comma 294-bis gia’ introdotto dall’art. 1, comma 1348 quanto alla norma secondo non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi di cui si tratta, mentre l’elemento di novita’ e’ rappresentato dalla estensione delle eccezioni a tale regola previste dal D.L. n. 313 del 1994, art. 1, n. 1 e dalle previsioni del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo, che, pero’, non vengono in rilievo nella specie (quella del comma 3, assumendo come oggetto di disciplina i pignoramenti – ed i sequestri – ed operando solo per il futuro, concerne solo i pignoramenti successivi all’entrata in vigore dell’art. 1 ter). Ne conseguirebbe che l’introduzione in questa sede di legittimita’ della questione fondata sull’art. 1 ter si dovrebbe ritenere preclusa, perche’ questa norma ripete una previsione che avrebbe potuto essere invocata fin dall’atto di opposizione e, dunque, una nuova attivita’ di allegazione in questa sede non potrebbe essere giustificata sotto il profilo dello jus superveniens, che sarebbe, per quanto rileva, solo formale.

Per completezza, si rileva, comunque, che, se anche quanto appena osservato non fosse vero e la previsione dell’art. 1 ter, in quanto dispositiva dell’applicazione del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 si considerasse norma nuova, per la parte in cui il comma 1 di questa norma dispone che non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi contemplati nell’art. 1 ter (fra cui, lo si nota per incidens ed in replica a quanto eccepito dal resistente, rientrano le somme pignorate a seguito di ordine di accreditamento emesso dal Ministero con riguardo ad indennita’ di magistrati ordinari: e’ sufficiente osservare che tali indennita’ rientrano nel concetto dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita’ giudiziaria, cui allude l’art. 1 ter sopra citato, atteso che l’attivita’ dei magistrati onorari fa parte del c.d. servizio giustizia), e, pertanto, invocabile in questa sede, la sua invocazione non gioverebbe al Ministero per le ragioni esposte a proposito del primo motivo, perche’ la norma – stante il suo tenore – non potrebbe riguardare i pignoramenti gia’ eseguiti e le esecuzioni in corso (e non diversa conclusione, come si e’ detto, varrebbe a proposito del comma 3, concernente la rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ dei pignoramenti).

4.6. In base alle considerazioni svolte sembra dunque che il ricorso debba esser rigettato”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

La complessita’ delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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