Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22830 del 12/09/2019
Cassazione civile sez. I, 12/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 12/09/2019), n.22830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27057/2016 proposto da:
Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa 190, presso
lo studio dell’avvocato Ursino Anna Maria Rosaria, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Unipolsai Assicurazioni Spa;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2930/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/04/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità;
udito l’Avvocato Ursino per il ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento e deposita cartolina verde dopo la relazione del
relatore Solaini.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fondiaria Sai S.p.A. (oggi Unipol Sai SpA) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma, Poste Italiane spa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a seguito dell’erronea negoziazione di un assegno non trasferibile emesso dall’attrice su un conto corrente acceso presso Banca Sai spa, in favore di L.V.F. che, tuttavia, aveva comunicato di non averlo ricevuto e che era risultato invece essere stato negoziato da Poste Italiane spa in favore di persona diversa dal beneficiario.
Fondiaria Sai SpA precisò di essere stata costretta a reiterare il pagamento in favore del legittimo beneficiario, chiese, quindi, la condanna della convenuta Poste Italiane al pagamento di Euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione, pari alla somma di cui era stata costretta a reiterare il pagamento.
Nella resistenza di Poste Italiane, il Tribunale rigettò la domanda, non ravvisando alcuna responsabilità a carico di Poste italiane, quale banca negoziatrice, alla luce della disciplina di cui all’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 1992 c.c., comma 2, secondo cui il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo è liberato anche se questo non è il titolare del diritto e con tale disposto normativo deve necessariamente coordinarsi la disposizione di cui al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 (cd. legge assegni).
Fondiaria Sai SpA proponeva gravame che la Corte di Appello di Roma accoglieva con sentenza n. 2930/16 pubblicata il giorno 10.5.2016; l’appellante ribadiva, in particolare le proprie richieste ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, quale norma speciale che regolava in via esclusiva la materia.
A supporto della propria decisione di accoglimento, la Corte d’Appello capitolina, ha ritenuto che la specificità della disciplina speciale di cui all’art. 43 della Legge Assegni, sta nel fatto che, in caso di assegno non trasferibile, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato a riceverlo, non è liberata dall’obbligazione finchè non paghi al beneficiario esattamente individuato, ovvero al banchiere suo giratario per l’incasso, a prescindere dalla sussistenza di una colpa nell’errore di identificazione del prenditore.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, Poste Italiane spa ricorre per Cassazione sulla base di due motivi, mentre Fondiaria Sai non ha spiegato difese scritte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perchè la prova del perfezionamento della notifica del medesimo, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita a mezzo del servizio postale, è stata prodotta tardivamente, ossia all’udienza di discussione davanti a questa Corte, ma dopo che era iniziata la relazione della causa (cfr. Cass. sez. un. 1149/10).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte di Unipolsai Assicurazioni SpA, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019