Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1111 del 19/01/2011
Cassazione civile sez. II, 19/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Avv. M.G., in proprio e quale difensore, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, di G.F. e di G.
A., per legge domiciliati presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrenti –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione penale,
depositata il 6 novembre 2009 (proc. 134/05 R.G.C.);
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14
dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che l’Avv. M.G., in proprio e quale difensore delle parti civili G.F. e G.A., ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione penale, in data 6 novembre 2009, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dai medesimi proposta contro il decreto della Corte d’ assise che aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso professionale per la difesa delle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Considerato che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;
che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno;
che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara, il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011